Sez. U, Sentenza n. 8623 del 07/04/2026 (Rv. 677851-02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato - Illecito disciplinare ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Scusabilità dell’errore - Opinabilità della questione giuridica - Necessità - Chiarezza del dato normativo e della univoca interpretazione della giurisprudenza - Rilevanza Sussistenza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, compiuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni e consistente nella grave violazione di legge,
ai fini della scusabilità dell'errore tecnico - giuridico commesso è necessario che la soluzione data alla questione controversa risulti quantomeno opinabile, seppure in contrasto con altri orientamenti espressi sul medesimo tema, sicché va esclusa in presenza di un dato normativo chiaro e univocamente interpretato dalla giurisprudenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato l'illecito disciplinare della grave violazione della l. n. 140 del 2003, considerata l'assenza di ogni margine di opinabilità in relazione all'esclusione di ogni possibilità di utilizzazione, nei confronti di un parlamentare, delle captazioni effettuate in assenza di autorizzazione).
Legge 20/06/2003 num. 140 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)