Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 ottobre 1980, causa 139/79
Epigrafe
Nella causa 139/79,
Maizena GmbH, con sede in Amburgo, Spaldingstrasse 218, rappresentata dai suoi amministratori Karl-Heinz Schlieter e Klaus A. Schroeter, con gli avvocati Hans G. Kemmler, Barbara Rapp-Jung e Alexander Boehlke, del foro di Francoforte sul Meno, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso ľavv. Ernest Arendt, 34 b, rue Philippe-II,
ricorente,
sostenuta dal
Parlamento europeo, rappresentato dal direttore generale sig. Francesco Pasetti Lombardella, assistito dal sig. Roland Bieber, amministratore principale presso il servizio giuridico dell'istituzione, e dal prof. Arved Deringer, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo,
interveniente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore presso il servizio giuridico dell'istituzione, assistito dai sigg. Arthur Bräutigam e Hans-Joachim Glaesner, in qualità di coagenti, dall'aw. Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo, e dal prof. Jean Boulouis, decano onorario dell'Université de droit, d'économie et de sciences sociales di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Douglas Fontein, direttore della direzione questioni giuridiche della Banca europea per gli investimenti, 100, bd. Konrad Adenauer, Kirchberg,
convenuto,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, assistito dal sig. Jacques Delmoly, membro del servizio giuridico dell'istituzione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il consigliere giuridico di quest'ultima sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
interveniente,
causa avente ad oggetto la domanda di annullamento di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1293 (GU n. L 162, pag. 10, con rettifica in GU n. L 176, pag. 37), recante modifica del regolamento del Consiglio n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l'iso-glucosio,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — Circostanze precedenti all'adozione del regolamento del Consiglio n. 1293/79
paragrafo 1
Con sentenza emessa in via pregiudiziale il 25 ottobre 1978 nelle cause riunite 103/77 e 145/77 (Royal Scbolten-Honig (Holdings) Ltd. c/Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Ltd. c/ Intervention Board for Agricultural Produce, Racc. 1978, pag. 2037), la Corte di giustizia dichiarava invalido il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU n. L 134, pag. 4), in quanto i suoi artt. 8 e 9 imponevano un contributo alla produzione, delľisoglucosio di 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/1978. La Corte riteneva, infatti, che il regime instaurato dai suddetti articoli ledeva il principio generale di uguaglianza (nella fattispecie, fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio). Essa precisava, tuttavia, che la sentenza lasciava al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili col diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti.
paragrafo 2
A seguito di tale sentenza, la Commissione presentava al Consiglio, il 7 marzo 1979, una proposta di regolamento recante modifica delle disposizioni del regolamento n. 1111/77 che erano state dichiarate invalide. Il 13 marzo 1979, il Consiglio decideva di procedere alla consultazione del Parlamento europeo in merito a detta proposta.
paragrafo 3
In base a tale decisione, il 19 marzo 1979 il Consiglio chiedeva la consultazione del Parlamento europeo ai sensi dell'art. 43 del Trattato CEE. Nella lettera di richiesta il Consiglio scriveva, in particolare, quanto segue:
paragrafo 4
«La proposta in oggetto tiene conto della situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 1978, in attesa del nuovo regime applicabile al mercato degli edulcoranti che deve entrare in vigore il 1o luglio 1980... Poiché il regolamento dovrebbe essere applicato a partire dal 1o luglio 1979, il Consiglio gradirebbe che il Parlamento europeo formulasse il suo parere su questa proposta durante la sessione di aprile».
paragrafo 5
Il presidente del Parlamento, a norma degli artt. 22 e 38 del regolamento di questa istituzione, deferiva la consultazione alla commissione «agricoltura» per l'esame di merito e alla commissione «bilanci» per parere.
paragrafo 6
Il 10 aprile 1979, la commissione «bilanci» faceva pervenire il suo parere alla commissione «agricoltura», la quale, avendo rinunciato al parere facoltativo della commissione giuridica, adottava la relazione del proprio relatore on. Tolman. Nella proposta di risoluzione contenuta in tale relazione, la commissione «agricoltura» approvava il progetto di regolamento, con riserva di due modifiche.
paragrafo 7
Nella seduta del 10 maggio 1979, il Parlamento procedeva all'esame della relazione Tolman, nonché della proposta di risoluzione approvata dalla commissione «agricoltura». Nel dibattito intervenivano l'on. Tolman e, per la Commissione, l'on. Gundelach, che esponeva il punto di vista di questa istituzione.
paragrafo 8
Nella seduta dell'I 1 maggio 1979, la proposta di risoluzione veniva messa in votazione. A questo punto l'on. Hughes, membro del Parlamento, sollevava un' obiezione di carattere procedurale, cui l'on. Giolitti, membro della Commissione, rispondeva che, da parte sua, egli non aveva alcunché da aggiungere alle precisazioni fornite il giorno precedente dall'on. Gundelach. Messa ai voti, la proposta di risoluzione veniva respinta e, in conformità all'art. 22 del regolamento del Parlamento, rinviata per riesame alla commissione «agricoltura».
paragrafo 9
Ora, la tornata di maggio doveva essere l'ultima prima dell'elezione del Parlamento a suffragio universale. Il Parlamento, infatti, non aveva previsto di riunirsi di nuovo prima del 17 luglio 1979, data prevista dall'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, per consentire ai propri membri di partecipare alla campagna elettorale in vista delle elezioni che dovevano tenersi il 7 e il 10 giugno 1979. L'Ufficio di presidenza del Parlamento, nella sua riunione del 1o marzo 1979, aveva infatti deciso di non prevedere alcuna tornata supplementare fra quella di maggio e la seduta costitutiva del Parlamento eletto a suffragio universale diretto, aggiungendo tuttavia le seguenti considerazioni:
paragrafo 10
«L'Ufficio di presidenza ampliato...
ritiene tuttavia che qualora il Consiglio e la Commissione ritenessero ne- cessano prevedere una tornata supplementare, essi potranno, conformemente alle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 4 del regolamento, chiedere una convocazione del Parlamento; resta fermo che una tale tornata verrebbe dedicata unicamente all'esame di relazioni elaborate a seguito di consultazioni urgenti;».
paragrafo 11
L'Ufficio di presidenza del Parlamento aveva confermato, nella riunione del 1o maggio 1979, la suddetta posizione nei seguenti termini:
paragrafo 12
«conferma la sua posizione presa in occasione della succitata riunione e nel corso della quale si era deciso di non prevedere una tornata supplementare tra l'ultima tornata dell'attuale Parlamento e la seduta costitutiva del Parlamento eletto a suffragio universale diretto, ritenendo tuttavia che, qualora la maggioranza dei membri effettivi del Parlamento, il Consiglio o la Commissione auspicassero la convocazione di una tornata supplementare, essi potrebbero — conformemente alle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 4 del regolamento — chiedere la convocazione del Parlamento;
decide inoltre, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 139 del Trattato CEE, che qualora al presidente venisse presentata una tale domanda, l'Ufficio di presidenza ampliato si riunirà per esaminare il seguito da riservarvi».
paragrafo 13
L'atto relativo alle elezioni dirette stabiliva infatti che il mandato dei membri del vecchio Parlamento sarebbe scaduto il giorno della prima convocazione del Parlamento eletto a suffragio universale, e cioè il 17 luglio 1979 (art. 10, n. 4).
paragrafo 14
Il 25 giugno 1979, il Consiglio adottava, senza aver ricevuto il parere formale del Parlamento, in base alla proposta di regolamento elaborata dalla Commissione e sottoposta al Parlamento, per consultazione, il 19 marzo 1979, il regolamento n. 1293/79 (GU n. L 162, pag. 10, con rettifica in GU n. L 176, pag. 37), che modifica il regolamento n. 1111/77. Nella parte introduttiva del regolamento n. 1293/79 si trova, tuttavia, la menzione «vista la consultazione del Parlamento europeo». Il regolamento entrava in vigore, a norma del suo art. 5, il 1o luglio 1979.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › B — II regolamento n. 1293/79
paragrafo 1
Questo regolamento modificava il regolamento n. 1111/77 per tener conto della sentenza della Corte 25 ottobre 1978. Considerando che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio consiste nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle che esistono per la produzione di zucchero fino al 30 giugno 1980, il regolamento n. 1293/79 instaurava, a titolo transitorio, fino a tale data, un sistema temporaneo di quote di produzione per l'isoglucosio (cfr. 6° punto del preambolo). Il 7° punto del preambolo riguarda le modalità di attribuzione e la determinazione delle quote. L'8° punto del preambolo sottolinea la necessità di fissare un importo specifico del contributo sulla produzione applicabile alla produzione di isoglucosio.
paragrafo 2
Queste varie considerazioni si concretano nel regime stabilito dall'art. 3 del regolamento, il quale inserisce nel regolamento n. 1111/77, dopo l'art. 7, il titolo seguente:
paragrafo 3
«TITOLO II
Regime delle quote
Articolo 8
1. L'articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.
2. Anteriormente al 1° gennaio 1980, il Consiglio adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1980.
Articolo 9
1. Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio, per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione constatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1o novembre 1978 al 30 aprile 1979.
2. Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base, previa applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2. secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.
3. La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2
non sia superiore all'85 %,
non sia inferiore al 65 %
della capacità tecnica annua di produzione dell'impresa in questione.
4. Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell'allegato II.
5. Alle imprese produttrici di isoglucosio che, per il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, non ne hanno prodotto ma che, durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, riprendono la produzione in maniera continua e costatata, viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi:
1° agosto 1976 - 31 luglio 1977,
1° luglio 1977 - 30 giugno 1978.
A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2.
6. Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1.
7. Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che:
superi la quota massima dell'impresa o
sia stato fabbricato da un'impresa cui non è stata assegnata una quota di base,
non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere esportato come tale verso i paesi terzi senza l'applicazione dell'articolo 4.
8. Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere la quota massima, gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione.
Per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato, per la campagna saccarifera 1979/1980, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/74, che resta a carico dei fabbricanti di zucchero.
9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, assegna le quote di cui ai paragrafi 5 e 6 e, se è necessario, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.
10. Le modalità di applicazione del presente articolo, che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12.
paragrafo 4
Articolo 4
paragrafo 5
Il regolamento (CEE) n. 1111/77 è completato con il seguente allegato II:
paragrafo 6
ALLEGATO II
Impresa indirizzo della sede sociale Quota di base in tonnellate espresse Ín materia secca
Maizena GmbH 2000 Hamburg 1, Postfach 1000 28000
Amylum SA Rue de l'Intendant 49, 1020 Bruxelles 56667
Roauette frères SA 17. boulevard Vauban, 59000 Lille 15887
SPAD 15063 Cassano Spinola, Alessandria, Casella postale 1 5863
Fabbriche riunite
amido glucosio destrina SpA
Piazza Erculea 9, Milano 10706
Tunnel Refineries Ltd. Thames Bank House, Greenwich, UK-London SEIO OPA 21696»
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › C — Lo svolgimento del procedimento ed eventi connessi
paragrafo 1
Con atto registrato in cancelleria il 5 settembre 1979, la Maizena GmbH, impresa del settore della trasformazione del granturco, la quale fabbrica amido e prodotti derivati dall'amido soprattutto a Krefeld (Repubblica federale di Germania), ha chiesto l'annullamento del regolamento n. 1111/77, come modificato dal regolamento n. 1293/79, nella parte in cui, a norma dell'art. 9, n. 4, assegna nell'allegato II alla ricorrente, in forza dell'art. 9, nn. 1-3 una quota di produzione per l'isoglucosio.
paragrafo 2
Il 17 agosto 1979, il presidente del Parlamento eletto a suffragio diretto, inviava al presidente del Consiglio una lettera in cui si diceva fra l'altro:
paragrafo 3
«Nonostante il fatto che la consultazione del Parlamento europeo su tale argomento fosse obbligatoria, il Consiglio ha deliberato prima che il Parlamento europeo potesse esprimere il proprio parere.
Sulla base delle suesposte considerazioni, Le sarò grata se vorrà farmi sapere che posizione intende assumere al riguardo l'istituzione da Lei presieduta. L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo si riserva ovviamente tutto il margine di manovra necessario ad intraprendere quelle azioni che garantiscano il rispetto delle disposizioni dei Trattati».
paragrafo 4
Il presidente del Consiglio rispondeva con lettera del 23 ottobre 1979, in cui giustificava il fatto che il regolamento n. 1293/79 fosse stato adottato senza attendere il parere del Parlamento, facendo riferimento, in particolare, alla «necessità giuridica di eseguire senza ritardo eccessivo la sentenza della Corte di giustizia 25 ottobre 1978» e alla «necessità di tener conto dell'impellente interesse pubblico a che il regime dell'isoglucosio sia stabilito prima dell'inizio della campagna saccarifera che comincia il 1° luglio 1979, a norma del regolamento di base relativo all'organizzazione comune del mercato delle zucchero». Queste considerazioni venivano ripetute nel 4° punto del preambolo del regolamento.
paragrafo 5
Nella seduta del 14 dicembre 1979, il Parlamento adottava una proposta di risoluzione contenuta in una relazione elaborata dalla commissione giuridica, e precisamente dal presidente di questa on. Ferri. Secondo tale risoluzione, il Parlamento «decide... di intervenire davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 138/79 e 139/79, al fine di far sanzionare il fatto che il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1293/79 senza aver ricevuto il parere obbligatorio del Parlamento europeo».
paragrafo 6
Con ordinanza 16 gennaio 1980, la Corte ammetteva l'intervento del Parlamento nella presente causa, a sostegno delle conclusioni della ricorrente basate sulla violazione di forme sostanziali.
paragrafo 7
Con ordinanza 13 febbraio 1980, la Corte ammetteva l'intervento della Commissione, a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
paragrafo 8
Il 28 maggio 1980, la ricorrente inviava alla Corte un documento redatto in tedesco e intitolato «Addendum zur Replik» (supplemento alla replica), in cui essa prendeva posizione, richiamandosi all'art. 42 del regolamento di procedura, circa quelli che venivano da lei qualificati «verschiedene neue, verhältnismäßig selbständige Verteidigungsmittel» (vari nuovi mezzi, relativamente autonomi) dedotti dal Consiglio, nella controreplica, e sviluppati dalla Commissione nella memoria d'intervento.
paragrafo 9
Con lettera 12 giugno 1980, il cancelliere della Corte comunicava agli avvocati della ricorrente che la Corte aveva deciso, in riunione amministrativa, di respingere il suddetto documento in quanto, da un lato, gli elementi della controreplica sui quali la ricorrente aveva preso posizione non costituivano «nuovi mezzi» ai sensi dell'art. 42 del regolamento di procedura, bensì argomenti complementari opposti ai mezzi dedotti dalla ricorrente e, dall'altro, l'art. 42, § 2, di detto regolamento attribuisce a ciascuna parte la facoltà di opporre controdeduzioni ad un «nuovo mezzo» dedotto dall'altra parte in corso di causa, a condizione di esservi stata espressamente autorizzata dal presidente, il che non era avvenuto nella fattispecie.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la ricorrente a depositare, eventualmente, osservazioni scritte in merito alla tabella comparativa dei costi allegata alla memoria della Commissione.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. annullare il regolamento del Consiglio n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio, emendato dal regolamento (CEE) del Consiglio, 25. 6. 1979, n. 1293, nella parte in cui, a norma dell'art. 9, n. 4, assegna nell'allegato II alla ricorrente, in forza dell'art. 9, nn. 1-3, una quota di produzione per l'isoglucosio;
2. porre le spese di causa a carico del Consiglio».
paragrafo 3
Il Consiglio, nel controricorso, chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile e, in subordine, che esso venga comunque respinto, e la ricorrente sia condannata alle spese del giudizio.
paragrafo 4
Nella controreplica, esso ha confermato le sue conclusioni riguardo al ricorso ed inoltre ha eccepito l'irricevibilità dell'istanza d'intervento del Parlamento a sostegno della ricorrente.
paragrafo 5
Il Parlamento europeo, interveniente, chiede che la Corte voglia accogliere il ricorso d'annullamento per violazione di forme sostanziali e per violazione del Trattato.
paragrafo 6
La Commissione, interveniente, sostiene le conclusioni del Consiglio, intese al rigetto del ricorso.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità del ricorso
paragrafo 1
La ricorrente fa valere che la ricevibilità della domanda si desume dall'art. 173, 2° comma, del Trattato, secondo cui qualsiasi persona giuridica può impugnare anche le decisioni che, pur apparendo come un regolamento, la riguardano direttamente e individualmente.
paragrafo 2
Essa sostiene che il regolamento di cui trattasi la riguarda direttamente, in quanto è la stessa disciplina ivi contenuta che incide materialmente sulla sua situazione giuridica, senza che debba intervenire alcun provvedimento complementare delle istituzioni o degli Stati membri. Nel caso della ricorrente, l'attribuzione della quota è stabilita direttamente dall'art. 9, n. 4, del regolamento, in collegamento con l'allegato II, a termini del quale la quota di base della ricorrente ammonta a 28000 tonnellate espresse in materia secca.
paragrafo 3
La disciplina impugnata riguarda anche individualmente la ricorrente, che viene nominata, in particolare, nell'allegato II.
paragrafo 4
Inoltre, a suo avviso, l'art. 9, n. 4, non è una disposizione di carattere normativo. Si tratterebbe invece di una decisione collettiva per sei casi individuali, destinata ad una cerchia di soggetti chiusa e limitata, che non poteva modificarsi durante il periodo di validità del regime impugnato. Questa concezione sarebbe conforme alla costante giurisprudenza della Corte (cfr. conclusioni dell'avvocato generale Warner nelle cause 103-109/78, Beaufort, Racc. 1979, pag. 26 e segg.).
paragrafo 5
Nel controricorso, il Consiglio sostiene che la ricorrente mette in discussione il principio stesso della limitazione della produzione mediante qualsivoglia sistema di quote, principio che sarebbe in contrasto con varie norme fondamentali del sistema comunitario e, in particolare, con la concezione liberale del Trattato e col regime della concorrenza.
paragrafo 6
Il Consiglio ammette, tuttavia, che la questione è complicata dal fatto che il regolamento comprende, da un lato, delle disposizioni generali, che si applicano indistintamente e riguardano tutti i produttori di isoglucosio e, dall'altro, le disposizioni dell'allegato, che indicano la quota di ciascun produttore. La ricorrente, però, considera il regolamento, unitamente all'allegato, come un atto costituente in realtà una decisione particolare dissimulata, che la riguardi direttamente e individualmente, ed impugna tutte le suddette disposizioni, soprattutto quelle di carattere generale e impersonale.
paragrafo 7
Perciò il Consiglio, senza richiamarsi all'art. 91 del regolamento di procedura, eccepisce l' irricevibilità del ricorso.
paragrafo 8
Quanto alla natura normativa del regolamento, il Consiglio sostiene che non ci si deve lasciar trarre in inganno dal contenuto dell'allegato, che elenca le imprese attualmente produttrici di isoglucosio e fissa, per ciascuna di esse, la quota di base. Si deve invece tener conto della circostanza che, a norma del regolamento, l'entità della quota spettante a ciascuna imprese si desume, in modo generale e impersonale, dalla rispettiva produzione durante un periodo di riferimento valido per tutte le imprese e determinato astrattamente. L'allegato, nonostante le sue apparenze di decisione, va collocato nel contesto che è proprio di un regolamento, cioè nell'ambito dell'inserzione, effettuata dal regolamento n. 1293/79, di un art. 9 del regolamento n. 1111/77. Questa norma istituisce un regime di quote quasi identico a quello delle quote di base instaurato, per lo zucchero, dall'art. 24, n. 2, del regolamento n. 3330/74, di cui nessuno ha mai contestato la natura di regolamento. L'unica differenza importante è che, mentre nel settore dello zucchero le quote vengono attribuite dagli Stati membri secondo i rigidi criteri stabiliti dal regolamento n. 3330/74, nel regolamento n. 1293/79 è il Consiglio che, in base ai criteri da esso fissati, ha indicato per ciascuna impresa la corrispondente quota di base.
paragrafo 9
Di conseguenza, l'allegato non riguarda né individualmente né direttamente la ricorrente. Non individualmente, poiché il provvedimento in questione concerne tutte le imprese produttrici di isoglucosio, ed anche altre imprese oltre quelle menzionate nell'allegato potrebbero qualificarsi tali (cfr. nn. 5 e 6 dell'art 9). Non direttamente, in quanto il provvedimento in questione non è che uno strumento normativo per giungere ad una generale ed equa applicazione, con riguardo al settore dello zucchero, del regime del contributo sulla produzione cui sono soggetti tutti i produttori di isoglucosio.
paragrafo 10
La ricorrente replica che essa impugna unicamente le disposizioni dell'art. 9, n. 4, e dell'allegato II del regolamento che hanno non solo l'apparenza, ma anche la natura giuridica di una decisione. Essa non contesta il carattere normativo di altre disposizioni del regolamento, in particolare del nuovo art. 9, nn. 1-3, che costituiscono la base delle disposizioni d'attuazione impugnate, con cui vengono fissate le quote. Ora, per motivare il proprio ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, essa dichiara di mettere in dubbio, ai sensi dell'art. 184, anche la validità delle disposizioni aventi carattere normativo, come il suddetto art. 9, nn. 1-3.
paragrafo 11
Nella controreplica, il Consiglio ammette che, a prima vista, taluni elementi possono indurre ad attribuire all'allegato II il carattere di decisione. Esso sostiene, tuttavia, che detto allegato deve essere valutato, in particolare, tenendo conto dell'art. 9, nn. 1-3; altrimenti, esso sarebbe incomprensibile. La tabella pubblicata come allegato II si limita, infatti, ad esporre ancora una volta quanto risulta già — riguardo ai dati quantitativi — dalla disciplina contemplata dall'art. 9, nn. 1 e 3, disciplina avente carattere generale ed astratto. In altri termini, detta tabella informa in modo particolarmente chiaro e comprensibile sul contenuto del regolamento, ed ha quindi la semplice funzione di un riferimento, di una comunicazione esclusivamente informale e puramente dichiarativa.
paragrafo 12
Il Consiglio ammette che il fatto di completare un regolamento comunitario aggiungendovi una comunicazione di carattere puramente informativo, come l'allegato II, non corrisponde ad una prassi corrente. Ma ciò non cambia nulla al fatto che l'allegato riflette soltanto il risultato di un calcolo puramente matematico, effettuato in base ai criteri enunciati all'art. 9, nn. 1-3. L'indicazione delle quote di base nell'allegato II non costituisce, quindi, un atto autonomo e non può essere considerata come una decisione dissimulata.
paragrafo 13
Né il Parlamento né la Commissione svolgono argomenti a proposito della ricevibilità del ricorso. Per contro, la Commissione considera di grande interesse il fatto che le questioni di merito vengano definitivamente risolte dalla Corte. Se non si pervenisse ad una sentenza nel merito, le questioni in discussione si ripresenterebbero, infatti, sotto forma di domande di pronunzia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, le istituzioni comunitarie mirano a riservare allo zucchero il quasi monopolio del mercato degli edulcoranti e ad impedire l'accesso su tale mercato a prodotti nuovi, ottenuti grazie alla ricerca e all'inventiva delle imprese della Comunità. Il regolamento n. 1293/79, diretto in generale contro la nascente industria dell'isoglucosio e in particolare contro la ricorrente, è in contrasto con vari principi fondamentali del Trattato, e cioè
paragrafo 2
le basi del regime della concorrenza,
il principio di proporzionalità, e
l'obbligo della parità di trattamento.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Contrasto fra il regime delle quote per l'isoglucosio e taluni principi fondamentali del diritto della concorrenza nonché gli artt. 39-46 del Trattato
paragrafo 1
La ricorrente illustra in modo dettagliato la base del suo ragionamento, secondo cui dal complesso delle disposizioni del Trattato in materia di agricoltura e di concorrenza, nonché dai reciproci rapporti fra tali disposizioni, risulta che gli estesi poteri attribuiti alle istituzioni comunitarie devono essere esercitati tenendo conto anche della creazione di una concorrenza effettiva nel settore agricolo. Il regolamento del Consiglio n. 26/62, «relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli» (GU del 20 aprile 1962, pag. 993), sarebbe fondato sulla stessa idea.
paragrafo 2
Per la ricorrente, le esigenze minime poste dai principi del diritto comunitario della concorrenza non sono soddisfatte, soprattutto per due ragioni.
paragrafo 3
In primo luogo, l'isoglucosio si trova sottoposto ad un sistema di quote prima di aver avuto sufficiente accesso al mercato degli edulcoranti. Il sistema delle quote, infatti, preclude all'isoglucosio l'accesso a tale mercato, mentre la produzione è ancora al primo stadio del suo sviluppo. Esso ostacola, inoltre, lo sviluppo della produzione oltre detto stadio iniziale e impedisce l'ulteriore accesso al mercato degli edulcoranti. Con una quota A di 138,819 tonnellate, all'isoglucosio viene infatti riconosciuta una quota di mercato dell'1,3 %. Quanto all'ulteriore accesso al mercato, l'art. 9, n. 6, del regolamento contempla un quantitativo di riserva pari, al massimo, a 6,941 tonnellate o allo 0,06 %. Questa possibilità non riguarda, tuttavia, gli attuali titolari di quote.
paragrafo 4
Da queste considerazioni risulterebbe che il principio del mercato aperto e del libero accesso al mercato è stato violato dal regime delle quote per l'isoglucosio. Questa violazione non può essere giustificata né dall'obiettivo della stabilità del mercato, enunciato dall'art. 39 del Trattato, né dal carattere «transitorio» delle disposizioni di cui è causa.
paragrafo 5
In secondo luogo, talune modalità del sistema delle quote per l'isoglucosio creano condizioni di concorrenza più restrittive che non le limitazioni che sarebbero necessarie per raggiungere lo scopo perseguito.
paragrafo 6
Secondo la ricorrente, infatti, con lo stabilire quote assolutamente invariabili, il regolamento impugnato non lascia alcun margine alla potenziale concorrenza,, il che avrebbe potuto essere evitato mediante un quantitativo di riserva, destinato tanto ai nuovi operatori quanto ai titolari di quote, tale da consentire una sufficiente concorrenza.
paragrafo 7
Fra l'isoglucosio e lo zucchero viene esclusa ogni concorrenza effettiva. Nonostante tutti gli sforzi, l'isoglucosio non ha alcuna possibilità di conquistare una maggiore quota del mercato degli edulcoranti. Secondo la ricorrente, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto fissare le quote per l'isoglucosio in modo da permettere un minimo di concorrenza.
paragrafo 8
Infine, anche la ripartizione delle quote fra le imprese interessate è in contrasto con la concorrenza. Il regolamento impugnato attribuisce alla sola impresa Amylum una quota che rappresenta il 40 % del mercato dell'isoglucosio.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Violazione del principio di proporzionalità
paragrafo 1
La ricorrente fa valere, inoltre, che il regime delle quote viola il principio di proporzionalità fra i mezzi usati e il fine perseguito, cioè quello di evitare un aggravarsi dello squilibrio tra la domanda e l'offerta sul mercato dello zucchero. Ora, tale squilibrio risulta principalmente da una politica del Consiglio intesa, mediante la fissazione di prezzi e di quote ad un livello più elevato di quanto necessario, a far costantemente prevalere l'obiettivo del miglioramento dei redditi su quello della stabilizzazione del mercato. D'altra parte, le istituzioni comunitarie hanno sopravvalutato di molto la futura produzione di isoglucosio.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 3. Contrasto fra il regime delle quote e il principio della parità di trattamento
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che il regime delle quote per l'isoglucosio crea condizioni che non consentono, fra l'isoglucosio e lo zucchero, prodotti che si trovano in situazioni analoghe, un equilibrato rapporto di concorrenza. Su questo punto, gli argomenti della ricorrente coincidono largamente con quelli da essa svolti (ved. precedente punto B, 1) per sostenere la tesi secondo cui le esigenze minime poste dai principi del diritto comunitario della concorrenza non sono soddisfatte dal regime delle quote. La ricorrente contesta inoltre l'esistenza di ragioni obiettive che giustifichino la disparità di trattamento da essa lamentata.
paragrafo 2
Inoltre, essa sostiene che il sistema delle quote crea condizioni di concorrenza discriminatorie anche nei reciproci rapporti fra produttori di isoglucosio. Il regolamento, infatti, stabilisce le quote dei produttori a livelli manifestamente diversi. Questa disparità non può giustificarsi col fatto che le quote sarebbero state calcolate in base alla produzione e alla capacità durante un certo periodo di riferimento. La fissazione delle quote è in realtà arbitraria, in quanto la scelta effettuata danneggia precisamente coloro che, come la ricorrente, avevano cominciato a produrre isoglucosio con grande prudenza, tenuto conto dell'incertezza della situazione giuridica per tale prodotto, nell'ambito della politica agricola comune.
paragrafo 3
Il Consiglio insiste, in via preliminare, sul fondamentale riconoscimento del suo potere discrezionale nel campo degli interventi di carattere economico e, in particolare, nella direzione della politica agricola comune. Esiste, a suo avviso, il pericolo di conflitto tra il principio della discrezionalità spettante al Consiglio in materia economica e l'applicazione di concetti come quelli di discriminazione e di violazione del principio di proporzionalità. La Corte dovrebbe perciò esercitare soltanto un «controllo limitato», relativo ai soli casi manifesti di discriminazione o violazione del principio di proporzionalità.
paragrafo 4
Con riserva di quanto esso eccepisce circa la ricevibilità del ricorso, il Consiglio esamina i mezzi dedotti nel merito dalla ricorrente, per contestarli su tutti i punti.
paragrafo 5
A suo avviso, il regolamento n. 1293/79 non è in contrasto né con gli obiettivi dell'art. 39, né con le norme di concorrenza del Trattato. Il regolamento mira infatti, al tempo stesso,, ad ottenere l'equilibrio fra lo zucchero e l'isoglucosio, cioè fra due prodotti strettamente collegati ed interdipendenti, e la stabilizzazione dei rispettivi mercati. Inoltre, nella sentenza 13 maggio 1971 (cause riunite 41-44/70, International Fruit Company, Race. 1971, pag. 411), la Corte ha dichiarato che «le disposizioni relative alla concorrenza si applicano ai prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, tenuto conto degli obiettivi enunciati nell'art. 39». Stando così le cose, il Consiglio non può essere accusato di aver derogato, per tener conto di tali obiettivi, a dette disposizioni, visto che il Trattato e la Corte gli riconoscono per l'appunto questa facoltà.
paragrafo 6
Il Consiglio sostiene inoltre che il regime di quote istituito dal regolamento n. 1293/79 per l'isoglucosio, assolutamente analogo a quello vigente nel settore dello zucchero, non può essere considerato un mezzo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, che è quello di una certa stabilizzazione del mercato degli edulcoranti.
paragrafo 7
Il Consiglio procede poi ad una dettagliata confutazione di ciascuno degli argomenti svolti dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui esisterebbe una discriminazione fra lo zucchero e l'isoglucosio, a danno di quest'ultimo. Più in generale, esso ricorda il carattere transitorio del regolamento, l'impellente interesse pubblico connesso ad un equilibrio fra i due prodotti, nonché l'art. 39, lett. e), del Trattato, e sostiene che ciascuna di queste ragioni basta a giustificare ampiamente il provvedimento in questione, il quale non è altro che una misura cautelare in attesa delle nuove norme che il Consiglio deve adottare per lo zucchero, a partire dalla campagna 1980/1981.
paragrafo 8
Quanto al mezzo relativo alla discriminazione fra produttori, che sarebbe implicita nella fissazione delle quote per questi ultimi, il Consiglio — dopo aver ricordato il carattere transitorio del regolamento in questione, in vigore per una sola campagna e destinato ad essere sostituito e riesaminato nell'ambito della nuova disciplina dello zucchero — presenta una tabella comparativa delle percentuali relative alla quota di base dei quattro principali produttori (Amylum, Maizena, Roquette e Tunnel) a fronte della loro capacità produttiva. Da questa tabella risulterebbe che non vi sono grandi differenze fra le quattro società.
paragrafo 9
La ricorrente, per quanto riguarda l'applicazione e la funzione delle misure di concorrenza nell'ambito degli artt. 39 e segg. del Trattato, replica che la Corte ha interpretato l'art. 3, lett. f, nel senso che in questa norma le altre disposizioni del Trattato trovano il limite loro proprio ed oltre il quale sarebbero compromesse le finalità del mercato comune (sentenza emessa nella causa 6/72, Europemballage Corporation, Race. 1973, pag. 245, punto 24 della motivazione). Agli stessi limiti è soggetto il potere discrezionale del legislatore in materia agricola. Non vi è alcun dubbio che fra questi limiti rientra la salvaguardia del libero accesso al mercato. Anche ammesso (il che viene contestato dalla ricorrente) che l'imposizione delle quote sia legittima da questo punto di vista, sta di fatto che il libero accesso al mercato viene eccessivamente ristretto dalle modalità del regime e, in particolare, dalla mancanza di elasticità, dall'esclusione della concorrenza effettiva fra l'isoglucosio e lo zucchero, dagli ostacoli frapposti al razionale sfruttamento della capacità produttiva, e dalla stessa ripartizione delle quote. Il Consiglio ha quindi manifestamente ignorato ed ecceduto, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dagli artt. 40, n. 3, e 39, i limiti impostigli dal principio del libero accesso al mercato.
paragrafo 10
La ricorrente insiste nel sostenere che il regime delle quote viola il principio di proporzionalità in ragione della data della sua instaurazione e del carattere restrittivo delle sue disposizioni. Essa fa valere, in particolare, che detto regime è stato imposto in un momento e con modalità tali da far ritenere che esso non avesse altro scopo se non quello di vietare all'isoglucosio l'accesso al mercato. La limitazione della produzione ad un massimo dell'85 % della capacità produttiva lo dimostra chiaramente. Con ciò, le istituzioni comunitarie hanno fatto un nuovo tentativo per eliminare il preteso vantaggio che l'organizzazione del mercato dello zucchero conferirebbe, nella misura del 15 % del prezzo d'intervento, all'isoglucosio.
paragrafo 11
La ricorrente prende poi posizione, in fatto e in diritto, sulle obiezioni opposte dal Consiglio ai mezzi da essa dedotti circa la discriminazione dell'isoglucosio rispetto allo zucchero e la discriminazione fra produttori di isoglucosio.
paragrafo 12
Nella controreplica, il Consiglio sostiene che la ricorrente non ha in alcun modo provato, quanto meno nel contesto delle osservazioni relative al potere discrezionale, che «norme generali» o «principi» di diritto comunitario (nella fattispecie, il principio della libera concorrenza) impongano limiti ben determinati al legislatore nel settore agricolo.
paragrafo 13
Esso critica il fatto che la ricorrente confonda, nel primo mezzo, in modo praticamente inestricabile, due aspetti della questione affatto diversi fra loro e che dovrebbero essere tenuti chiaramente distinti: da un lato, la disciplina generale della concorrenza fra imprese nel mercato comune e, dall'altro, il problema, molto più vasto, dell'esistenza di una eventuale, ben precisa disciplina comunitaria di base in campo economico. L'art. 3, lett. f, del Trattato può riferirsi ad entrambi questi aspetti: tuttavia, per quanto riguarda il secondo, la ricorrente presuppone che il Trattato stabilisca in via di principio un sistema economico di tipo liberale, cioè di libertà del mercato, in cui soltanto eccezionalmente siano ammesse determinate restrizioni rigidamente limitate. Ora, com'è dimostrato dalla recente giurisprudenza della Corte (ved., in particolare, la sentenza 13 dicembre 1979 nella causa 44/79, Hauer, e la sentenza 5 dicembre 1979 nelle cause riunite 116 e 124/77, Amylum e/ Consiglio e Commissione; Tunnel zi Consiglio e Commissione), il sistema economico fondamentalmente liberale che la ricorrente considera proprio della Comunità — in particolare nel settore agricolo — non trova alcuna base nel Trattato.
paragrafo 14
La ricorrente ha evitato — senza dubbio a ragion veduta — di presentare gli argomenti da essa svolti nell'ambito del primo mezzo come un mezzo di violazione di norme giuridiche, in quanto evita così di porre il problema sul piano dei diritti fondamentali, e più precisamente del diritto al libero esercizio del commercio.
paragrafo 15
Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, l'obiettivo consistente nel garantire che la concorrenza non sia falsata nella Comunità, ai sensi dell'art. 3, lett. f), del Trattato, non ha affatto valore assoluto, ma deve invece essere considerato in relazione ad altri obiettivi di pari importanza contemplati dal Trattato. Perciò, dal punto di vista del diritto al libero esercizio di un'attività economica, la tesi della ricorrente si riduce necessariamente alla questione del se il regime delle quote costituisca, tenuto conto degli scopi da esso perseguiti nel settore agricolo, un mezzo opportuno, necessario e adeguato, non eccessivamente oneroso, per il raggiungimento di tali scopi.
paragrafo 16
Secondo il Consiglio, il regime delle quote per l'isoglucosio va considerato nel contesto dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero e in diretta relazione con questa organizzazione. I due regimi di quote sono principalmente intesi ad ovviare all'attuale situazione eccedentaria del mercato degli edulcoranti, completandosi a vicenda. Nella sentenza Amylum e Tunnel, la Corte di giustizia ha riconosciuto che il Consiglio aveva la facoltà di adottare provvedimenti restrittivi per l'isoglucosio, in quanto la produzione di isoglucosio contribuisce ad aumentare le eccedenze di zucchero.
paragrafo 17
Dopo aver illustrato in modo molto dettagliato, sul piano dei fatti, il regime delle quote in relazione ai suoi obiettivi, il Consiglio conclude che l'affermazione secondo cui tale regime avrebbe, sotto vari aspetti, effetti restrittivi non è fondata su alcun dato concreto e utilizzabile. Ma, anche se i produttori avessero avuto ragione di sperare, per la campagna in corso, un rapido moltiplicarsi dei loro sbocchi, ed avessero voluto aumentare notevolmente le loro capacità produttive, non si potrebbe comunque ritenere che il regime delle quote violi il principio del libero esercizio della loro attività economica, dato che la produzione di isoglucosio non può considerarsi come una forma autonoma di attività economica; essa è in realtà solo una particolare branca di un'attività economica, direttamente collegata a numerose altre, come, in particolare, alla fabbricazione dell'amido.
paragrafo 18
Il Consiglio fa valere inoltre che la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità è infondata, in particolare per quanto riguarda la pretesa eccessiva rigidità del sistema delle quote e la pretesa errata valutazione della futura produzione di isoglucosio.
paragrafo 19
Quanto alla pretesa discriminazione dell'isoglucosio rispetto allo zucchero, il Consiglio sostiene in particolare che, modificando il regolamento n. 1111/77, esso ha trattato diversamente determinate situazioni solo nella misura in cui ciò era giustificato da dati obiettivi. La ricorrente, tenuto conto della sua obiettiva situazione di partenza nel 1978/1979, ha sul mercato le stesse possibilità di vendita di un produttore di zucchero. In realtà, essa vorrebbe avere la possibilità di produrre isoglucosio senza limitazioni e di fare — conservando i vantaggi relativi ai costi — illimitata concorrenza allo zucchero. Il Consiglio, dati gli obblighi che gli impone l'art. 39 del Trattato, non può ammettere una cosa del genere.
paragrafo 20
Quanto alla pretesa discriminazione fra i vari produttori di isoglucosio, il Consiglio rileva fra l'altro che, al momento dell'elaborazione del regolamento n. 1293/79, erano trascorsi più di due anni durante i quali la produzione di isoglucosio era uscita dalla fase puramente sperimentale e il prodotto si era affermato sul mercato degli edulcoranti. Al Consiglio era lecito fondarsi su tale dato obiettivo per scegliere, come base della disciplina delle quote, le cifre più recenti relative alla produzione. La diversa incidenza di tale disciplina sui singoli produttori riflette perciò, com'è giusto, la diversità delle rispettive situazioni degli stessi. La ricorrente non è stata in grado di indicare quale avrebbe dovuto essere, a suo avviso, l'eventuale ripartizione non discriminatoria delle quote.
paragrafo 21
La Commissione, interveniente, presenta osservazioni molto particolareggiate, per completare la difesa del Consiglio, quale risulta in particolare dalla controreplica, sul merito del ricorso dal punto di vista del diritto dell'economia. Essa segue, in sostanza, l'ordine secondo cui i vari mezzi vengono presentati nel ricorso.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Violazione di forme sostanziali
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, il regolamento n. 1293/79 è stato adottato precipitosamente, senza consultazione del Parlamento europeo, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 43, n. 2, 3° comma, del Trattato. Detta omissione implica ipso facto la nullità del regolamento.
paragrafo 2
Non vi è infatti alcuna giustificazione per questa mancata consultazione del Parlamento. In particolare, la sentenza della Corte 25 ottobre 1978 non può giustificare la violazione del Trattato da parte del Consiglio, anche se può essere intesa come un invito rivolto al Consiglio per l'istituzione di un'organizzazione di mercato nel settore degli edulcoranti. Analogamente, il preteso impellente interesse pubblico ad una disciplina dell'isoglucosio prima dell'inizio della campagna saccarifera non giustifica l'inosservanza della ripartizione di poteri fra le istituzioni comunitarie, prevista dal Trattato.
paragrafo 3
Dopo aver ricordato le ragioni per cui non aveva ritenuto possibile attendere oltre l'inizio della campagna saccarifera — 1o luglio 1979 — per adottare il regolamento n. 1293/79 (necessità di eseguire la sentenza della Corte; impellente interesse pubblico ad una simultanea instaurazione del regime per lo zucchero e del regime per l'isoglucosio; carattere provvisorio del provvedimento), il Consiglio ammette, tuttavia, che la consultazione dell'Assemblea costituisce una «forma sostanziale» ai sensi dell'art. 173 del Trattato. La Corte, però, non è del tutto priva di poteri di valutazione al riguardo. Secondo la giurisprudenza di taluni Stati membri, infatti, poiché un atto di carattere consultivo non può paralizzare il procedimento di cui esso fa parte, la circostanza che la consultazione sia incompleta non implicherebbe necessariamente un vizio sostanziale. Benché gli articoli del Trattato CEE contemplino la consultazione dell'Assemblea, non vi si fa menzione della necessità che questa emetta effettivamente un parere. Beninteso, l'Assemblea deve esser posta nelle condizioni (di tempo, in particolare) di poter dar seguito alla consultazione, problema che è però irrilevante nella fattispecie.
paragrafo 4
11 Consiglio sostiene quindi che il mezzo relativo alla mancata consultazione dell'Assemblea va disatteso.
paragrafo 5
Nella replica, la ricorrente insiste sul suddetto mezzo.
paragrafo 6
Gli argomenti svolti, sulle questioni di diritto, dal Parlamento europeo, interveniente, sono i seguenti.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Violazione di forme sostanziali › 1. Termini
paragrafo 1
Dopo aver osservato che il regolamento n. 1293/79 è fondato sull'art. 43 del Trattato, articolo secondo cui il Consiglio può statuire su una proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Parlamento sostiene che il caso di specie rientra tra quelli per cui il Trattato impone al Consiglio l'obbligo di attendere il parere del Parlamento prima di decidere sulla proposta della Commissione. Inoltre, nella fattispecie, al Parlamento non s'imponeva alcun termine stabilito dal Trattato.
paragrafo 2
Il Parlamento sostiene, comunque, di aver fatto tutto il possibile per emettere il suo parere entro termini ragionevoli. Esso aggiunge che, né durante la sessione di maggio, in cui veniva respinta la proposta di risoluzione, né in seguito, la Commissione o il Consiglio gli avevano comunicato di considerare indispensabile l'adozione del regolamento in questione entro il 30 giugno. Il Parlamento non aveva previsto di tenere altre sessioni prima del 17 luglio 1979, ma aveva lasciato al Consiglio e alla Commissione la facoltà di convocarlo in caso di necessità.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Violazione di forme sostanziali › 2. Natura della consultazione
paragrafo 1
La consultazione del Parlamento costituisce la forma, specifica del Trattato CEE, della partecipazione di questa istituzione al processo legislativo comunitario. Essa occupa gran parte dei lavori parlamentari ed è — almeno qualora il Trattato lo preveda espressamente — condizione necessaria (teoria dell'atto complesso) per la validità degli atti giuridici della Comunità. Perciò, l'applicazione del procedimento di consultazione non è affatto lasciata alla discrezionalità delle istituzioni. Ne consegue che qualsiasi deroga costituisce una violazione di «forme sostanziali» ai sensi dell'art. 173 del Trattato.
paragrafo 2
Il rispetto assoluto delle competenze dei vari organi costituisce uno dei principi fondamentali di diritto costituzionale degli Stati membri. Qualsiasi deroga a tali principi va considerata come una questione di carattere sostanziale.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Violazione di forme sostanziali › 3. Procedimento di consultazione
paragrafo 1
Il procedimento di consultazione del Parlamento comprende varie fasi, nessuna delle quali deve mancare se si vuole che il procedimento sia completo in senso giuridico. Nella fattispecie in esame, nel momento in cui il Consiglio adottava la propria decisione, la consultazione del Parlamento non era giunta a termine, ed era quindi giuridicamente incompleta, per difetto della parte essenziale del procedimento, cioè della manifestazione della volontà dell'Assemblea in seduta plenaria.
paragrafo 2
Se il Trattato impone l'obbligo di consultare l'Assemblea prima di adottare un determinato provvedimento, ciò significa che il Consiglio, prima di statuire, deve effettivamente prendere conoscenza del parere dell'Assemblea.
paragrafo 3
Respingendo la proposta di risoluzione contenuta nella relazione Tolman, il Parlamento non ha emesso alcun parere sulla proposta di regolamento che costituiva oggetto della relazione. Finché non esista una risoluzione, la volontà del Parlamento non può essere determinata con certezza.
paragrafo 4
Nell'ambito dell'obbligo — incombente a tutte le istituzioni — di assolvere i compiti definiti dai Trattati, il Parlamento deve poter determinare esso stesso le modalità, e quindi anche la durata, dell'esame dei progettati atti legislativi.
paragrafo 5
Nell'ammettere che esistono problemi di coordinamento con il Consiglio, il Parlamento ricorda di aver istituito uno speciale procedimento consistente nell'invitare il Consiglio a partecipare ai lavori dell'Ufficio di presidenza del Parlamento e delle commissioni parlamentari. Ora, nella fattispecie, il Consiglio non si è avvalso di tale procedimento per ottenere in tempo utile il parere del Parlamento.
paragrafo 6
Adottando il regolamento n. 1293/79 prima che il Parlamento avesse emesso un parere in proposito, il Consiglio ha quindi trascurato le forme sostanziali stabilite dall'art. 43 del Trattato, che prescrive la consultazione dell'Assemblea.
SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › C — Violazione di forme sostanziali › 4. Posizione del Consiglio
paragrafo 1
Riferendosi alla posizione assunta dal Consiglio nel controricorso, il Parlamento osserva che il Consiglio dispone, nell'art. 139 del Trattato, che gli attribuisce la facoltà di chiedere la riunione del Parlamento in sessione straordinaria, di un mezzo di azione per poter far fronte ai casi d'urgenza. Se non fa uso di questo mezzo, esso non può far valere alcuna giustificazione a sostegno di un comportamento contrastante col Trattato.
paragrafo 2
È perciò solo in via subordinata che il Parlamento si oppone ai vari argomenti svolti dal Consiglio.
paragrafo 3
In primo luogo, esso osserva che il Consiglio, dopo che era stata respinta la proposta di risoluzione della commissione «agricoltura», non ha fatto ricorso al procedimento di cui all'art. 139, 2° comma, cosicché non può eccepire pretese lungaggini del Parlamento nell'emissione del parere.
paragrafo 4
Né si può, a suo avviso, considerare fondato l'altro argomento addotto dal Consiglio, e cioè che si doveva dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. Il provvedimento adottato dal Consiglio nella forma del regolamento n. 1293/79 non era infatti l'unica possibilità concepibile per risolvere gli ipotetici problemi del mercato degli edulcoranti. Se, dal punto di vista «tempo» fosse stato assolutamente indispensabile provvedere e se fossero falliti tutti i tentativi di ottenere tempestivamente il parere del Parlamento, il Consiglio avrebbe potuto limitarsi ad adottare provvedimenti aventi inequivocabilmente carattere transitorio.
paragrafo 5
Quanto all'impellente interesse «pubblico» assertivamente connesso all'adozione di una normativa entro il 1o luglio 1979, motivo che fa pensare ad uno «stato di necessità e di urgenza», il Parlamento sostiene che non spetta al Consiglio determinare unilateralmente il procedimento atto a soddisfare l'interesse pubblico. Poiché, ai sensi dell'art. 137 del Trattato, il compito di rappresentare i popoli della Comunità spetta al Parlamento, è questo l'organo competente, secondo di Trattati, a definire l'«interesse pubblico» europeo. Finché l'istituzione a tal uopo designata non si sia pronunziata, non si può presumere l'esistenza di un interesse pubblico, se non si vogliono misconoscere le funzioni attribuite alle varie istituzioni.
paragrafo 6
Il Parlamento conclude affermando che il Consiglio, con l'adozione del regolamento n. 1293/79, ha commesso una violazione di forme sostanziali in quanto ha impedito al Parlamento di esprimersi su un atto emanato in forza dell'art. 43 del Trattato CEE, ed ha quindi violato il Trattato. Esso sottolinea che detto regolamento avrebbe potuto avere un contenuto diverso, se il Consiglio avesse avuto conoscenza del parere del Parlamento.
paragrafo 7
Il Consiglio, rispondendo nella controreplica agli argomenti del Parlamento, sottolinea che la partecipazione dell'Assemblea al procedimento comunitario di elaborazione degli atti normativi si concreta in una funzione consultiva. Da un punto di vista sistematico, si possono distinguère la consultazione facoltativa, quella obbligatoria senza che il parere sia vincolante e quella obbligatoria con necessità di parere conforme. Solo quest'ultima dà luogo ad una vera e propria ripartizione del potere di decisione fra l'organo cui spetta formalmente il suo esercizio e quello di cui si richiede il parere conforme.
paragrafo 8
Nei tre Trattati, la funzione consultiva dell'Assemblea si configura unicamente come consultazione obbligatoria, secondo il tipo, cioè, che all'autorità avente il potere di decisione impone l'obbligo di interpellare l'organo competente per parere. Ciò è quanto viene espresso con la formula «previa consultazione dell'Assemblea». Ora,
paragrafo 9
— mentre, da un lato, nel diritto pubblico dei vari Stati membri si ammette che l'autorità avente il potere di decisione possa, in determinate circostanze, essere dispensata dall'obbligo. di procedere alla consultazione,
paragrafo 10
— dall'altro, si considera che l'atto emanato senza procedere alla consultazione sia viziato per violazione di forme sostanziali, e non per incompetenza, come sarebbe qualora la consultazione rappresentasse una vera e propria ripartizione del potere di decisione.
paragrafo 11
Ne consegue che, avendo adempiuto l'obbligo di procedere alla consultazione, in condizioni — d'informazione e di tempo — tali da consentire all'organo consultivo di esprimere il suo parere, l'autorità avente il potere di decisione non solo non è tenuta a seguire tale parere, ma, inoltre, non ha normalmente la facoltà di ritenersi giuridicamente vincolata dal parere stesso, poiché un atteggiamento del genere equivarrebbe, sul piano giuridico, alla rinuncia ad un potere di cui le spetta l'esercizio, ma di cui non può liberamente disporre.
paragrafo 12
Da parte sua, l'organo consultato è tenuto a deliberare e ad emettere il proprio parere. Quest'obbligo deriva dalla competenza attribuitagli; esso costituisce una condizione per l'efficace esercizio dei suoi poteri.
paragrafo 13
Mentre l'art. 198 del Trattato prevede, per quanto riguarda la consultazione del Comitato economico e sociale, la possibilità di non tener conto dell'assenza di parere, nel caso del Parlamento non esiste una disposizione identica. Tuttavia, basandosi tanto sulla logica del sistema istituito dal Trattato, quanto sugli spunti forniti dalla giurisprudenza degli Stati membri, il Consiglio sostiene che, in determinate circostanze, esso ha il diritto e addirittura l'obbligo di fare a meno del parere del Parlamento.
paragrafo 14
Partendo da queste considerazioni, il Consiglio esamina poi la questione dell'esistenza dell'asserita violazione di forme sostanziali, questione che, suo avviso, si riduce — nella fattispecie — a quella del se la mancanza di un parere formale possa di per sé dar luogo ad una siffatta violazione. Il Consiglio esamina il problema sotto i tre aspetti seguenti:
paragrafo 15
a) Nel caso di specie si configura effettivamente, e non solo formalmente, la mancanza di parere?
Rispondendo a tale quesito, il Consiglio rileva che il procedimento è praticamente giunto all'ultima fase, la deliberazione — essendosi concluso il dibattito generale — era stata portata a termine, il contenuto essenziale di ciò che avrebbe potuto divenire il parere (e cioè la proposta di risoluzione elaborata dalla commissione «agricoltura») era stato definito, in quanto non erano più ammissibili emendamenti al progetto, e l'unico motivo per cui questo era stato respinto consisteva in uno scrupolo giuridico manifestato all'ultimo momento da un parlamentare. In realtà, quindi, la consultazione aveva avuto luogo.
b) La situazione non era tale da far pensare ad un «atto dovuto?» In altri termini, si tratta di stabilire se il Consiglio non rischiasse di lasciar sussistere un «vacuum juris» costituente una discriminazione a danno dello zucchero, se non avesse emanato senza indugio il regolamento impugnato. Secondo il Consiglio, tale questione va risolta in senso affermativo.
Il Consiglio conclude che, facendo a meno di un formale parere dell'Assemblea, in un caso in cui il suo potere di decisione era condizionato dall'obbligo di tener conto della situazione creata dalla sentenza 25 ottobre 1978, e dato che era trascorso un termine ragionevole dal momento in cui era stato consultato il Parlamento, esso non ha emanato un atto viziato per violazione di forme sostanziali.
e) Infine, il Consiglio si chiede se — anche potendo, per le ragioni esposte ai precedenti punti a) e b), prescindere dalla mancanza di un formale parere dell'Assemblea — esso avesse la possibilità di indurre il Parlamento ad emettere tale parere.
paragrafo 16
i) In proposito, il Consiglio osserva fra l'altro che, mentre nella fattispecie esso ha potuto effettivamente ricorrere, nei confronti del Comitato economico e sociale, nell'ambito di una consultazione d'altronde facoltativa, all'art. 198 del Trattato, paradossalmente, nei confronti dell'Assemblea, la cui consultazione era obbligatoria, nessuna norma gli offriva espressamente un analogo strumento.
ii) Quanto alla possibilità di ricorrere, in mancanza di una norma del caso, alle stesse procedure parlamentari, il Consiglio si riferisce in primo luogo alla procedura d'urgenza (regolamento interno, art. 14). Ora, la decisione sull'urgenza dipende unicamente dall'Assemblea, e questa, benché perfettamente informata del carattere urgente della questione, ha nondimeno respinto la proposta di risoluzione della commissione «agricoltura» nelle circostanze sopra descritte. Quanto all'ipotesi di una sessione straordinaria, che la relazione Ferri fa carico al Consiglio di non aver richiesto, il convenuto sostiene che, contrariamente a quanto da esso auspicato, una siffatta sessione non era ritenuta opportuna dall'Assemblea. Poiché era stata richiamata l'attenzione del Parlamento sull'urgenza e sulla discriminazione risultante da un «vuoto giuridico», il voto del 12 maggio costituiva un rifiuto di riconoscere lo stato di urgenza, o quanto meno il rifiuto, da parte del Parlamento, di esaminare nei termini stabiliti la proposta sottopostagli per parere, il che, per il Consiglio, significava l'esaurimento dei propri sforzi per ottenere il richiesto parere entro un congruo termine.
paragrafo 17
Infine, il Consiglio contesta l'affermazione del Parlamento secondo cui questo «deve poter determinare esso stesso le modalità, e quindi anche la durata, dell'esame dei progettati atti legislativi». A meno di ammettere, infatti, che l'Assemblea abbia un vero e proprio potere di «bloccare» l'organo legislativo costituito dal Consiglio che agisce su proposta della Commissione — il che sarebbe in contrasto coi Trattati e col loro «quadripartitismo» istituzionale —, deve ritenersi che, trascorso un termine ragionevole, il Consiglio abbia la facoltà, in eccezionali circostanze d'urgenza come quelle della fattispecie, di non tener conto della mancanza di un parere formale.
paragrafo 18
Il Consiglio si chiede, infine, se lo stesso intervento del Parlamento nella presente causa e nella causa 138/79 (Roquette c/Consiglio) fosse ammissibile, e conclude che, in realtà, non si tratta di un intervento adesivo, e neppure principale, ma di una vera e propria azione con la quale, mediante una distorsione dell'istituto dell'intervento, l'organo parlamentare s'inserisce abusivamente fra i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 173, all'azione di annullamento.
paragrafo 19
La Commissione sostiene che il Consiglio aveva, nella fattispecie, la facoltà di non tener conto della mancanza del parere del Parlamento, poiché questo aveva avuto un termine ragionevole per un esauriente esame del problema.
paragrafo 20
Essa sottolinea fra l'altro che tanto il Consiglio, nella lettera 19 marzo 1979, quanto la Commissione, in un telex inviato I'll aprile 1979 dall'on. Gundelach al presidente del Parlamento e al presidente della commissione «agricoltura», avevano richiamato l'attenzione del Parlamento sul nesso esistente fra la proposta di regolamento «isoglucosio» e il complesso delle proposte relative ai prezzi agricoli per il 1979/80 e, di conseguenza, sull'imperativa necessità che venisse emesso un parere nel corso della sessione di maggio.
paragrafo 21
Tuttavia, per il caso che la Corte dovesse annullare il regolamento n. 1293/79 per violazione di forme sostanziali imposte dal Trattato, la Commissione suggerisce che le disposizioni dello stesso regolamento vengano considerate provvisoriamente applicabili fino a che, previo parere del Parlamento, sia stato validamente adottato un nuovo atto del Consiglio. La Corte dovrebbe disporre di tale possibilità, in forza dell'art. 174, 2° comma, del Trattato, a norma del quale «per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi».
paragrafo 22
La possibilità di dichiarare l'efficacia provvisoria di un atto illegittimo esiste, del resto, in taluni ordinamenti giuridici nazionali, come nella Repubblica federale di Germania, in cui la Corte costituzionale se ne è avvalsa in materia fiscale.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 9 luglio 1980, hanno svolto le loro osservazioni orali la ricorrente (rappresentata dagli aw. B. Rapp-Jung e A. Boehlke, del foro di Francoforte sul Meno), il Consiglio (rappresentato dal direttore del suo servizio giuridico sig. Daniel Vignes, assistito dai sigg. Arthur Bräutigam e Hans-Joachim Glaesner, in qualità di coagenti, nonché dal prof. Jean Boulouis e dall'aw. Hans-Jürgen Rabe, del foro di Amburgo), il Parlamento europeo (rappresentato dal suo direttore generale sig. Francesco Pasetti Bombardella, assistito dal sig. Roland Bieber, amministratore principale presso il servizio giuridico dell'istituzione, e dal prof. Arved Deringer) e la Commissione (rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Gilsdorf, in qualità di agente, assistito dal sig. Jacques Delmoly, membro del servizio giuridico dell'istituzione).
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 18 settembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto registrato in cancelleria il 5 settembre 1979, la ricorrente, società di diritto tedesco, produttrice, fra l'altro, di isoglucosio, ha chiesto a questa Corte l'annullamento del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, come modificato dal regolamento 25 giugno 1979, n. 1293 (GU n. L 162, pag. 10, con rettifica in GU n. L 176, pag. 37), nella parte in cui le assegna, nell'allegato II, una determinata quota di produzione.
punto 2
A sostegno della domanda, la ricorrente deduce, oltre a vari motivi di merito, un motivo di carattere formale: la sua quota di produzione, fissata dal suddetto regolamento, dovrebbe essere annullata, in quanto il Consiglio avrebbe adottato tale regolamento senza aver sentito il parere del Parlamento europeo, come prescritto dall'art. 43, n. 2, del Trattato CEE, il che costituirebbe una violazione di forme sostanziali, ai sensi dell'art. 173 dello stesso Trattato.
punto 3
Con ordinanza 16 gennaio 1980, la Corte ha ammesso l'intervento del Parlamento a sostegno delle conclusioni della ricorrente fondate sulla violazione di forme sostanziali. Con ordinanza 13 febbraio 1980, essa ha inoltre ammesso l'intervento della Commissione a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
punto 4
Il Consiglio ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, nonché dell'istanza d'intervento del Parlamento a favore della ricorrente. In via subordinata, esso ha chiesto che il ricorso venisse comunque respinto.
punto 5
Prima di esaminare le questioni di ricevibilità sollevate dal Consiglio ed i mezzi dedotti dalla ricorrente, è opportuno ricordare brevemente i fatti relativi all'adozione del regolamento controverso e il contenuto di quest'ultimo.
punto 6
Con sentenza emessa il 25 ottobre 1978 nelle cause riunite 103 e 145/77 (Royal Scholten Honig (Holdings) Ltd. c/ Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Ltd. c/Intervention Board for Agricultural Produce, Race. 1978, pag. 2037), la Corte dichiarava invalido il regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, «che stabilisce disposizioni comuni per l'iso-glucosio» (GU n. L 134, pag. 4), in quanto i suoi artt. 8 e 9 imponevano un contributo alla produzione dell'isoglucosio di 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/1978. La Corte riteneva, infatti, che il regime instaurato dai suddetti articoli ledeva il principio generale di uguaglianza (nella fattispecie, fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio), di cui il divieto di discriminazione enunciato all'art. 40, n. 3, del Trattato costituisce una specifica espressione. La Corte precisava, tuttavia, che la sentenza lasciava al Consiglio la facoltà di adottare tutti gli opportuni provvedimenti, compatibili col diritto comunitario, onde garantire il buon funzionamento del mercato degli edulcoranti.
punto 7
A seguito di tale sentenza, la Commissione presentava al Consiglio, il 7 marzo 1979, una proposta di modifica del regolamento n. 1111/77. Con lettera 19 marzo 1979, pervenuta al Parlamento il 22 marzo successivo, il Consiglio chiedeva il parere di detta istituzione in conformità all'art. 43, n. 2, 3° comma, del Trattato. In detta lettera, il Consiglio scriveva, in particolare, quanto segue :
«La proposta in oggetto tiene conto della situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 1978, in attesa del nuovo regime applicabile al mercato degli edulcoranti che deve entrare in vigore il 1o luglio 1980...Poiché il regolamento dovrebbe essere applicato a partire dal 1o luglio 1979, il Consiglio gradirebbe che il Parlamento europeo formulasse il suo parere su questa proposta durante la sessione di aprile».
punto 8
L'urgenza della consultazione chiesta nella lettera del Consiglio dipendeva dal fatto che la proposta di regolamento aveva essenzialmente lo scopo, onde evitare una disparità di trattamento fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio, di sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle esistenti per la produzione di zucchero, fino al 30 giugno 1980, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero istituita col regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330 (GU n. L 369, pag. 1). In particolare, si trattava di instaurare a titolo transitorio, fino alla suddetta data, per l'isoglucosio, un regime di quote che doveva applicarsi a decorrere dal 1o luglio 1979, data d'inizio della nuova stagione saccarifera.
punto 9
Il presidente del Parlamento deferiva immediatamente la consultazione alla commissione «agricoltura», per l'esame di merito, e alla commissione «bilanci», per parere. Questa comunicava il proprio parere alla commissione «agricoltura» il 10 aprile 1979. La commissione «agricoltura» approvava, il 9 maggio 1979, la proposta di risoluzione del proprio relatore. La relazione e la proposta di risoluzione adottate dalla commissione «agricoltura» venivano discusse dal Parlamento nella seduta del 10 maggio 1979. Nella seduta dell'11 maggio, l'Assemblea respingeva la proposta di risoluzione e la rinviava, per riesame, alla commissione «agricoltura».
punto 10
La tornata parlamentare 7-11 maggio 1979 doveva essere l'ultima prima della seduta costitutiva del Parlamento eletto a suffragio universale diretto, stabilita, nell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, per il 17 luglio 1979. L'Ufficio di presidenza del Parlamento aveva infatti deciso, nella riunione del 1o marzo 1979, di non prevedere una tornata supplementare fra quelle di maggio e di luglio. Esso aveva tuttavia precisato che :
«l'Ufficio di presidenza ampliato...
ritiene tuttavia che qualora il Consiglio e la Commissione ritenessero necessario prevedere una tornata supplementare, essi potranno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento, chiedere una convocazione del Parlamento; resta fermo che una tale tornata verrebbe dedicata unicamente all'esame di relazioni elaborate a seguito di consultazioni urgenti;»
Nella riunione del 10 maggio 1979, l'Ufficio di presidenza doveva confermare la sua posizione nei seguenti termini:
«— conferma la sua posizione presa in occasione della succitata riunione e nel corso della quale si era deciso di non prevedere una tornata supplementare tra l'ultima tornata dell'attuale Parlamento e la seduta costitutiva del Parlamento eletto a suffragio universale diretto, ritenendo tuttavia che, qualora la maggioranza dei membri effettivi del Parlamento, il Consiglio o la Commissione auspicassero la convocazione di una tornata supplementare, essi potrebbero — conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento — chiedere la convocazione del Parlamento;
— decide inoltre, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 139 del Trattato CEE, che qualora al presidente venisse presentata una tale domanda, l'Ufficio di presidenza ampliato si riunirà per esaminare il seguito da riservarvi».
punto 11
II 25 giugno 1979 il Consiglio adottava, senza avere ottenuto il richiesto parere, la proposta di regolamento elaborata dalla Commissione, atto che diveniva così il regolamento n. 1293/79 recante modifica del regolamento n. 1111/77. Il terzo «visto» del regolamento n. 1293/79 fa menzione della consultazione del Parlamento. Il Consiglio, tuttavia, teneva conto della mancanza del parere del Parlamento, in quanto considerava, al terzo punto del preambolo del regolamento, che «il Parlamento europeo, consultato fin dal 16 marzo 1979 sulla proposta della Commissione, non ha reso nella sessione di maggio il suo parere in merito a quella proposta ed ha rimandato la questione al parere del nuovo Parlamento».
punto 12
A questa Corte si chiede l'annullamento di detto regolamento n. 1293/79, nella parte in cui modifica il regolamento n. 1111/77.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità della domanda
punto 13
Il Consiglio sostiene che la domanda è irricevibile, in quanto diretta contro un. regolamento, senza che ricorrano i presupposti di cui all'art. 173, 2° comma, del Trattato. L'atto impugnato non è, a suo avviso, una decisione adottata sotto forma di regolamento e non riguarda né direttamente né individualmente la ricorrente. La ricorrente assume invece che il regolamento impugnato costituisce un complesso di decisioni individuali, una delle quali, adottata nei suoi confronti, la riguarda direttamente e individualmente.
punto 14
A termini dell'art. 9, nn. 1, 2 e 3, del regolamento n. 1111/77 nella versione modificata che risulta dall'art. 3 del regolamento n. 1293/79,
«1. Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio, per il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione constatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979.
2. Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base, previa applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per il periodo dal 1o luglio 1979 al 30 giugno 1980.
3. La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2
non sia superiore all'85 %,
non sia inferiore al 65 %
della capacità tecnica annua di produzione dell'impresa in questione».
punto 15
Secondo l'art. 9, n. 4, le quote di base definite in forza dei nn. 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell'allegato II. Questo allegato, che fa parte integrante dell'art. 9, dispone che la quota di base, per la ricorrente, è fissata in 15887 tonnellate.
punto 16
Ne consegue che l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1111/77 (come modificato dall'art. 3 del regolamento n. 1293/79), in collegamento con l'allegato II, applica esso stesso i criteri enunciati nell'art. 9, nn. 1-3, a ciascuna delle imprese considerate, che ne sono le destinatarie; tali disposizioni le riguardano, quindi, direttamente e individualmente. Il regolamento n. 1293/79 è perciò un atto che le imprese interessate, produttrici di isoglucosio, possono impugnare con ricorso di annullamento in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità dell'istanza d'intervento del Parlamento
punto 17
Il Consiglio mette in dubbio che il Parlamento possa intervenire volontariamente in un procedimento pendente dinanzi alla Corte. A suo avviso, una facoltà di intervento di questo tipo equivale ad un diritto d'azione, che non è riconosciuto al Parlamento nel sistema generale del Trattato. In proposito, esso osserva fra l'altro che l'art. 173 del Trattato non menziona il Parlamento fra le istituzioni legittimate a proporre ricorso di annullamento e che l'art. 20 dello Statuto della Corte non lo menziona fra le istituzioni autorizzate a depositare osservazioni nell'ambito del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177.
punto 18
L'art. 37 dello Statuto della Corte dispone che :
«Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati, membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra.
Le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti».
punto 19
Il 1o comma di quest'articolo prevede pari diritto di intervento per tutte le istituzioni della Comunità. Non si può limitare, per una di esse, l'esercizio di tale diritto, senza compromettere la sua posizione istituzionale, voluta dal Trattato e, in particolare, dall'art. 4, n. 1.
punto 20
In subordine, il Consiglio assume che, anche qualora dovesse ammettersi il diritto d'intervento del Parlamento, l'esercizio di tale diritto presupporrebbe l'esistenza di un interesse ad agire. Un siffatto interesse può forse essere presunto, ma ciò non vieta alla Corte di controllarne, eventualmente, l'esistenza. Nella fattispecie, tale controllo porterebbe necessariamente, secondo il Consiglio, ad accertare la mancanza d'interesse del Parlamento alla soluzione della controversia.
punto 21
Questo argomento va disatteso, in quanto incompatibile col sistema dell'art. 37 dello Statuto della Corte. Mentre, infatti, l'art. 37, 2° comma, di detto Statuto stabilisce che le persone diverse dagli Stati e dalle istituzioni possono intervenire nelle controversie sottoposte alla Corte qualora dimostrino di avere interesse alla soluzione delle stesse, il diritto d'intervento attribuito alle istituzioni, e quindi al Parlamento, dall'art. 37, 1o comma, non è sottoposto a tale condizione.
SENTENZA › In diritto › Sulla violazione dei principi del diritto della concorrenza
punto 22
Secondo la ricorrente, l'art. 42 del Trattato, a norma del quale spetta al Consiglio determinare in qual misura le norme sulla concorrenza sono applicabili in materia agricola, non autorizza il Consiglio a limitare più del necessario il libero gioco della concorrenza, che è uno degli obiettivi fondamentali del Trattato enunciati all'art. 3, lett. f); ora, i provvedimenti adottati dal Consiglio in materia di isoglucosio andrebbero per l'appunto oltre quanto necessario.
punto 23
La creazione di un sistema per garantire che la concorrenza non sia falsata non è l'unico obiettivo indicato dall'art. 3 del Trattato; questo prevede anche, in particolare, l'instaurazione di una politica agricola comune. Gli autori del Trattato, consapevoli del fatto che il simultaneo perseguimento di questi due obiettivi poteva, in determinati momenti e in determinate circostanze, rivelarsi difficile, hanno stabilito, all'art. 42, 1° comma, che:
«Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39».
Vengono così contemporaneamente riconosciuti la prevalenza della politica agricola rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza e il potere del Consiglio di decidere in qual misura le norme sulla concorrenza devono applicarsi nel settore agricolo. Nell'esercizio di questo potere, come nell'intera attuazione della politica agricola, il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità.
punto 24
Dall'esame dei provvedimenti impugnati risulta che i loro eventuali effetti sulla concorrenza costituiscono l'inevitabile conseguenza della legittima intenzione del Consiglio di sottoporre a restrizioni la produzione di isoglucosio. Queste restrizioni lasciano sussistere, d'altra parte, non trascurabili possibilità di concorrenza sul piano dei prezzi, delle condizioni di vendita e della qualità dell'isoglucosio. Stando così le cose, non si può far carico al Consiglio di aver ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
SENTENZA › In diritto › Sulla violazione del principio della proporzionalità
punto 25
La ricorrente sostiene che il Consiglio, nell'istituire un regime di quote per l'isoglucosio, ha scelto il tipo d'intervento più restrittivo, che si risolve nel-l'impedire ogni razionale sfruttamento, da parte della ricorrente, della sua capacità produttiva; nessun provvedimento è stato invece adottato nei confronti dell'industria saccarifera. Gli oneri in tal modo unilateralmente imposti all'industria dell'isoglucosio violerebbero il principio della proporzionalità.
punto 26
In primo luogo, la ricorrente non può lamentarsi di ostacoli frapposti dal Consiglio al razionale sfruttamento della sua capacità produttiva, mentre la sua produzione effettiva non ha neppure raggiunto la quota massima assegnatale. D'altra parte, anche sotto questo aspetto, il vero problema è quello del se, nelľadottare i provvedimenti in questione, il Consiglio sia andato oltre i limiti del potere discrezionale spettantegli. La soluzione, come risulta dalle precedenti considerazioni, è negativa. In proposito va d'altra parte sottolineato che non è esatto affermare, come fa la ricorrente, che nei confronti dell'industria saccarifera non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo; in ogni caso, le possibilità d'azione nei confronti di tale industria sono limitate dalla necessità che il Consiglio si preoccupi del mantenimento di un equo tenore di vita per la popolazione agricola, che è uno degli obiettivi indicati dall'art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla pretesa discriminazione fra produttori di zucchero e produttori di isoglucosio
punto 27
La ricorrente lamenta la discriminazione di cui soffrirebbero i produttori di isoglucosio, i quali, benché si trovino in una situazione analoga a quella dei produttori di zucchero, sarebbero soggetti ad un diverso regime di quote. Il regime di quote applicato all'isoglucosio non terrebbe conto né della necessità di mantenere in vita il libero gioco della concorrenza, né del fatto che le industrie dello zucchero e dell'isoglucosio si trovano in differenti fasi di sviluppo. Le quote sarebbero calcolate in base a periodi di riferimento che non coincidono con quelli presi in considerazione per lo zucchero, e l'intero sistema sarebbe privo della flessibilità che caratterizza il regime vigente per lo zucchero. Infine, l'industria dell'isoglucosio non fruirebbe delle garanzie di un'organizzazione di mercato.
punto 28
Gli argomenti relativi al gioco della concorrenza e alle diverse fasi di sviluppo delle due industrie non fanno che ripetere quelli già esaminati trattando della pretesa violazione dei principi del diritto della concorrenza. Le altre divergenze rilevate dalla ricorrente si spiegano con le differenze obiettive esistenti fra le rispettive situazioni delle industrie dello zucchero e del-ľisoglucosio, e delle quali il Consiglio ha tenuto conto, nell'ambito del suo potere discrezionale. Questo mezzo è quindi infondato e va disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sulla discriminazione fra produttori di isoglucosio
punto 29
La ricorrente fa carico al Consiglio di non aver ripartito le quote fra le varie imprese produttrici di isoglucosio secondo un sistema che tenesse conto del fatto che talune imprese hanno volontariamente frenato i propri investimenti in attesa del regolamento che, dopo la sentenza della Corte in data 25 ottobre 1978, doveva modificare il regime dell'isoglucosio.
punto 30
Dopo la sentenza 25 ottobre 1978, le prospettive per il futuro del mercato dell'isoglucosio erano le stesse per tutte le imprese produttrici di isoglucosio della Comunità. Di fronte a tale problema, esse hanno reagito in vario modo, ma non si può far carico al Consiglio di non tener conto delle scelte commerciali e della politica interna di ciascuna impresa, allorché esso adotta provvedimenti d'interesse generale onde evitare che una incontrollata produzione di isoglucosio comprometta la politica della Comunità nel settore dello zucchero.
SENTENZA › In diritto › Sull'esistenza di un errore materiale nel calcolo della quota della ricorrente
punto 31
La ricorrente ha sostenuto, durante la fase orale del procedimento, che la quota massima assegnatale era stata calcolata in base ad una capacità ch'essa aveva dichiarato tenendo conto delle inevitabili interruzioni del lavoro, mentre, secondo la replica del Consiglio, la capacità presa in considerazione nel calcolo delle quote massime è quella lorda, senza detrazione delle perdite dovute alle interruzioni di attività. Ne conseguirebbe che la fissazione della quota assegnatale è viziata da errore materiale e che l'allegato II dovrebbe essere corretto, quanto meno su questo punto.
punto 32
Poiché questo mezzo è stato dedotto alla fine del procedimento, le informazioni di cui dispone la Corte non consentono a questa di pronunziarsi sull'effettiva esistenza di un errore del genere. Ciò non è del resto necessario per la soluzione della controversia, data la violazione di forme sostanziali che viene qui di seguito accertata. Spetta al Consiglio tener conto di tale errore, se questo dovesse risultare provato.
SENTENZA › In diritto › Sulla violazione di forme sostanziali
punto 33
La ricorrente ed il Parlamento, in quanto interveniente, sostengono che il regolamento n. 1111/77, nella versione modificata dal Consiglio senza rispettare il procedimento di consultazione di cui all'art. 43, 2° comma, del Trattato, va annullato per violazione di forme sostanziali.
punto 34
La consultazione prevista dall'art. 43, n. 2, 3° comma, nonché da altre analoghe disposizioni del Trattato, è lo strumento che consente al Parlamento l'effettiva partecipazione al processo legislativo della Comunità. Questo potere costituisce un elemento essenziale dell'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato. Esso riflette, sia pure limitatamente, sul piano della Comunità, un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa. La regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dal Trattato è quindi una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica la nullità dell'atto considerato.
punto 35
In proposito, si deve precisare che l'osservanza di detta formalità esige che il Parlamento esprima effettivamente la propria opinione; tale esigenza non si può considerare soddisfatta da una semplice richiesta di parere da parte del Consiglio. A torto, quindi, il Consiglio indica, fra i «visti» del preambolo del regolamento n. 1293/79, la «consultazione» del Parlamento.
punto 36
Il Consiglio non ha contestato il carattere di «forma sostanziale» della consultazione del Parlamento. Esso sostiene tuttavia che, nelle circostanze del caso, il Parlamento ha reso impossibile, col proprio comportamento, l'osservanza di detta formalità e non può quindi eccepirne l'inosservanza.
punto 37
A prescindere dalle questioni di principio sollevate da questa tesi del Consiglio, in concreto è sufficiente constatare che, il 25 giugno 1979, data in cui esso emanava, senza il parere dell'Assemblea, il regolamento n. 1293/79 recante modifica del regolamento n. 1111/77, il Consiglio non aveva esaurito tutti i mezzi per ottenere il previo parere del Parlamento. In primo luogo, il Consiglio non aveva chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza ai sensi del regolamento interno del Parlamento, mentre, in altri settori e per altri progetti di regolamenti, si era valso, nella stessa epoca, di tale facoltà. Inoltre, il Consiglio avrebbe potuto servirsi della possibilità, offertagli dall'art. 139 del Trattato, di chiedere la convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria, tanto più che l'Ufficio di presidenza del Parlamento, il 1° marzo e il 1o maggio 1979, aveva richiamato la sua attenzione su tale possibilità.
punto 38
Ne consegue che, in mancanza del parere del Parlamento, richiesto dall'art. 43 del Trattato, il regolamento n. 1293/79, che modifica il regolamento del Consiglio n. 1111/77, va annullato, salva restando la facoltà del Consiglio di adottare, a seguito della presente sentenza, ogni opportuno provvedimento in conformità all'art. 176, 1o comma, del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 39
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne viene fatta domanda.
punto 40
Il Consiglio è rimasto soccombente. Poiché solo dalla ricorrente, non anche dal Parlamento, è stato chiesto che esso venga condannato alle spese, vanno poste a carico del Consiglio soltanto le spese sostenute dalla ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara:
1o II regolamento n. 1293/79 (GU n. L 162, pag. 10, con rettifica in GU n. L 176, pag. 37), che modifica il regolamento n. 1111/77 (GU n. L 134, pag. 4) è annullato.
2° Le spese della ricorrente sono poste a carico del Consiglio.
3° Il Parlamento sopporterà le proprie spese.
Firme
Kutscher
Pescatore
Koopmans
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 ottobre 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher