Sez. 2, Sentenza n. 21612 del 12/10/2009 (Rv. 610536 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Indennizzo - Criteri di valutazione - Scelta - Spettanza al proprietario anche in appello - Configurabilità - Sussistenza - Assenza di scelta da parte del proprietario - Conseguenze - Liquidazione d'ufficio ad opera del giudice - Condizioni - Fattispecie.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE
In tema di accessione, spetta al proprietario del suolo, che eserciti il diritto di ritenzione riconosciutogli dall'art. 936 cod. civ., nel caso di opere fatte da un terzo con materiali propri, di scegliere, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, il criterio del valore di materiali e mano d'opera, oppure quello dell'aumento del valore del fondo; in difetto di tale scelta - che può essere effettuata anche in grado di appello, non stabilendo la anzidetta norma alcun termine il giudice deve liquidare d'ufficio l'indennizzo sulla base degli elementi a disposizione, sempreché il terzo in buona fede ne abbia fatto domanda. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto di non poter liquidare d'ufficio l'indennizzo in assenza della scelta da parte del proprietario del fondo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)