Sez. 2, Sentenza n. 6069 del 21/11/1979 (Rv. 402788 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - SCELTE SPETTANTI AL PROPRIETARIO - DISCIPLINA DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INAPPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - INDENNITA AL COSTRUTTORE - SCELTE SPETTANTI AL PROPRIETARIO - DISCIPLINA DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA - INAPPLICABILITA.*
L'Obbligo del proprietario del suolo, che preferisca ritenere le opere fatte da un terzo con materiali propri, di indennizzare detto terzo, a norma dell'art 936 secondo comma cod civ, non e riconducibile nell'ambito dei principi e delle norme che regolano l'arricchimento senza causa, di cui all'art 2041 cod civ. ne consegue che il proprietario e soltanto obbligato, a sua scelta, al pagamento, a favore del terzo, del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera, ovvero al pagamento dell'aumento di valore arrecato al fondo. (Conf 2726/78, mass n 392106).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)