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Sez. 2, Sentenza n. 888 del 29/01/1997 (Rv. 502106 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Disciplina ex art. 936 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Utilità dell'opera - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502106-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE

L'art. 936 cod. civ., in tema di opera fatte su suolo altrui, non richiede per la sua applicabilità l'utilità dell'opera realizzata ed il conseguente incremento di valore del fondo, potendo tale elemento influire indirettamente solo sulla scelta del proprietario del fondo tra lo "ius tollendi" ed il diritto di ritenere l'opera, ovvero, nei casi in cui lo "ius tollendi" non è ammesso o non è esercitato, sulla determinazione della misura dell'indennità spettante all'autore dell'opera, dovuta nella minor somma tra il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera o l'aumento di valore subito dal fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)