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Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003 (Rv. 560623 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Elezioni dei consigli locali - Reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati - Necessaria partecipazione degli eletti al relativo giudizio - Mancata notifica anche ad uno solo degli eletti - Inammissibilità del reclamo - Esclusione - Obbligo del Consiglio nazionale di disporre l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Applicabilità di detto principio nella disciplina della professione forense - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560623-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, "ex" art. 6 D.Lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile anche alla disciplina della professione forense, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 18 dello stesso decreto), è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 18, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)