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Sez. U, Ordinanza n. 9296 del 10/06/2003 (Rv. 564112 - 01)

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI | Consigli o Collegi nazionali di alcuni Ordini professionali (nella specie Geometri) - Competenza giurisdizionale in ordine al contenzioso elettorale dell'Ordine - Sussistenza - Estensione alle controversie relative alla convocazione dell'Assemblea - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564112-01

PROFESSIONISTI - ORDINI PROFESSIONALI

Riguardo al contenzioso in materia di elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, l'art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 282 del 1944 (secondo cui, contro i risultati dell'elezione, ciascun professionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione) deve essere interpretato, in senso estensivo non vietato, come devolvente ai Consigli Nazionali di alcuni Ordini (nella specie, quello dei Geometri), anche le controversie relative alla fase di convocazione dell'assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici (nè il giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, ha altra attribuzione che il potere di decidere i ricorsi riguardanti le controversie elettorali dei consigli comunali, provinciali e regionali) e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l'istituzione della giurisdizione professionale, l'autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, a cui, una interpretazione restrittiva di essa, recherebbe menomazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1944 num. 382 art. 6, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)