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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12570 del 10/05/2019 (Rv. 653812 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Accertamento di un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653812-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il giudice d'appello, il quale accerti un vizio di ultrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)