Sez. 3, Sentenza n. 13892 del 28/06/2005 (Rv. 582558 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Accertamento di un vizio di extrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il giudice d'appello, che accerti un vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)