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Sez. 3, Sentenza n. 13892 del 28/06/2005 (Rv. 582558 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Accertamento di un vizio di extrapetizione nella sentenza di primo grado - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582558-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il giudice d'appello, che accerti un vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)