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Sez. L, Sentenza n. 6210 del 22/10/1986 (Rv. 448473 - 01)

OMISSIONE - SANZIONI CIVILI - OBBLIGO RELATIVO - EFFETTO AUTOMATICO DELL'INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448473-01

OMISSIONE - SANZIONI CIVILI - OBBLIGO RELATIVO - EFFETTO AUTOMATICO DELL'INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*

In tema di omissioni contributive le sanzioni civili pari allo ammontare dei contributi evasi hanno carattere di accessorietà rispetto all'Obbligo di pagamento dei contributi, per cui, una volta che sia stato accertato l'inadempimento totale o parziale di tale obbligazione, le sanzioni medesime sono dovute come conseguenza automatica dell'inadempimento, senza che il giudice debba ulteriormente valutare l'imputabilità del medesimo, come se si trattasse di un'obbligazione autonoma. (V 1404/85, mass n 439451; (V 4629/83, mass n 429509).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)