Sez. L, Sentenza n. 4629 del 08/07/1983 (Rv. 429509 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - FUNZIONE - IMPUTABILITÀ O COLPA IN ORDINE ALL'OMISSIONE O AL RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - FUNZIONE - IMPUTABILITÀ O COLPA IN ORDINE ALL'OMISSIONE O AL RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - IRRILEVANZA.*
L'Obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione od al ritardo nel pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'Obbligo suindicato. (V 6994/82, mass n 424660; (V 5828/82, mass n 423581; (V 6445/81, mass n 417263).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)