Sez. L, Sentenza n. 1404 del 18/02/1985 (Rv. 439451 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CARATTERE AUTOMATICO - RIFERIMENTO DELLE SANZIONI A DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER PERIODI LAVORATIVI PREGRESSI E DETERMINATE IN SEDE DI TRANSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CARATTERE AUTOMATICO - RIFERIMENTO DELLE SANZIONI A DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER PERIODI LAVORATIVI PREGRESSI E DETERMINATE IN SEDE DI TRANSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Nel caso d'inadempimento dell'obbligazione contributiva, la quale nasce ex lege in presenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in base alla retribuzione dovuta, l'Obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva (pari all'importo dei contributi assicurativi omessi) costituisce una sanzione civile automatica, la quale, prescindendo da ogni questione in ordine all'elemento psichico del detto inadempimento, è applicabile quando la obbligazione contributiva rimanga inadempiuta alle relative scadenze e, pertanto, ove concerna differenze retributive per periodi lavorativi pregressi, per i quali i termini di pagamento siano scaduti, pure se oggetto di contestazione giudiziale e di poi determinate in Sede di transazione (non novativa) tra il datore di lavoro ed il lavoratore. (V 4629/83, mass n 429509; (V 6445/81, mass n 417263).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)