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Sez. 3, Sentenza n. 2691 del 23/02/2001 (Rv. 544113 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Obbligazioni dell'assicuratore verso il danneggiato - Natura di debito di valuta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544113-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di azione diretta proposta dal danneggiato contro l'assicuratore della R.C.A., la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi sono dovuti dall'assicuratore a titolo di indennizzo fino a concorrenza del massimale di polizza, in quanto il debito da indennizzo deve essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che è di valore e comprende dunque anche la rivalutazione della somma dovuta e gli interessi fino al momento della liquidazione. Oltre il limite del massimale, per contro, il meccanismo liquidatorio proprio dei debiti di valore non ha alcun fondamento giuridico, giacché l'obbligazione che ha per oggetto il pagamento del massimale, il cui adempimento non è stato tempestivo, integra un debito di valuta, nel quale la svalutazione può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo cod. civ., solo quale maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi e non concorre invece a determinare essa stessa la prestazione, come accade nei debiti di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)