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Sez. 3, Sentenza n. 7975 del 25/08/1997 (Rv. 507091 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Obbligazioni dell'assicuratore verso il danneggiato - Natura di debito di valuta - Conseguenze - Gestione della lite - "Mala gestio" - Ritardo nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato - Conseguente responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale - Limiti - Solo in quelli degli interessi e del maggior danno conseguito al ritardo nel pagamento del massimale.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507091-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'autonoma causa di responsabilità dell'assicuratore del danneggiante nei confronti del danneggiato, configurabile in caso di suo colpevole ritardo nell'adempimento, non può essere svincolata dal limite, costituito dal massimale di polizza, della sua obbligazione, integrante un debito di valuta. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione ha provocato, e dunque agli interessi ed al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere superato, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)