Sez. U, Sentenza n. 490 del 03/02/1978 (Rv. 389781 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI A CONSIGLIERE COMUNALE NELLA REGIONE SICILIANA - CONTROVERSIE - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI A CONSIGLIERE COMUNALE NELLA REGIONE SICILIANA - CONTROVERSIE - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CRITERI.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il principio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di eleggibilita e decadenza, in quanto inerenti a diritti soggettivi, e della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di operazioni elettorali, in quanto concernenti interessi legittimi, fissato dalla legge 23 dicembre 1966 n 1147 e non modificato dalla legge 6 dicembre 1971 n 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, trova applicazione anche con riguardo alle elezioni alla carica di consigliere nei comuni della regione siciliana, atteso che la disciplina dettata in proposito dalla sopra indicata legge statale n 1147 del 1966 e stata recepita dalla legge regionale 1 aprile 1967 n 32. (V 2977/76, mass n 381741; (V 2366/71, mass n 353281).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 29, Legge Reg. Sicilia 01/04/1967 num. 32, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)