Sez. U, Sentenza n. 2977 del 26/07/1976 (Rv. 381741 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI ELEGGIBILITA, DECADENZA ED INCOMPATIBILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI ELEGGIBILITA, DECADENZA ED INCOMPATIBILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali non ha apportato alcuna deroga al principio generale vigente in materia di contenzioso elettorale, secondo cui le controversie in materia di operazioni elettorali, concernendo posizioni soggettive aventi natura di interessi legittimi, sono devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre quelle in materia di eleggibilita, decadenza e incompatibilita - quale che sia la causa di volta in volta dedotta - inerendo a diritti soggettivi, rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria. (Conf 2620/75, mass n 376581; (Conf 3250/74, mass n 371773).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)