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Sez. 1, Sentenza n. 3515 del 24/10/1975 (Rv. 377695 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - RETTIFICA DI VALORE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI MORATORI - CESSAZIONE - FORMA DELLA RETTIFICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377695-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - ACCERTAMENTO - DENUNZIA - RETTIFICA DI VALORE - OBBLIGO DEGLI INTERESSI MORATORI - CESSAZIONE - FORMA DELLA RETTIFICA - IRRILEVANZA.*

La dichiarazione di rettifica del valore dei beni caduti in successione, resa dal contribuente direttamente all'ufficio impositore, ovvero contenuta in ricorso od altro scritto difensivo davanti alle commissioni tributarie, determina, dal momento della presentazione e nei limiti del maggior valore dichiarato, il venir meno dell'Obbligo al pagamento degli interessi moratori sull'imposta complementare di successione. (Conf 404/74, mass n 368109; 2804/73, mass n 366365).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 51, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 52, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)