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Sez. 1, Sentenza n. 607 del 17/03/1967 (Rv. 326597 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - NATURA REALE DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1967-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326597-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - NATURA REALE DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*

'per attribuire natura reale ad un'Azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, di cui si chieda la consegna o la restituzione, ma occorre aver riguardo anche alla causa petendi sui cui la domanda e fondata, con la necessaria conseguenza che la causa deve definirsi di natura personale quando, a fondamento di essa, anziche un diritto reale sia dedotto un diverso rapporto; in tal caso la Competenza non puo ritenersi regolata dall'art 21 cod proc civ, ma e, invece, disciplinata dagli artt 18, 19 e 20 stesso codice. (Cfr 2396'62; 1362'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)