Sez. 1, Sentenza n. 607 del 17/03/1967 (Rv. 326597 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - NATURA REALE DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI - NATURA REALE DELL'AZIONE - PRESUPPOSTI.*
'per attribuire natura reale ad un'Azione non basta che essa abbia per oggetto un immobile, di cui si chieda la consegna o la restituzione, ma occorre aver riguardo anche alla causa petendi sui cui la domanda e fondata, con la necessaria conseguenza che la causa deve definirsi di natura personale quando, a fondamento di essa, anziche un diritto reale sia dedotto un diverso rapporto; in tal caso la Competenza non puo ritenersi regolata dall'art 21 cod proc civ, ma e, invece, disciplinata dagli artt 18, 19 e 20 stesso codice. (Cfr 2396'62; 1362'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)