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Sez. 2, Sentenza n. 9388 del 06/09/1991 (Rv. 473745 - 01)

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere | Contratti collegati - Nozione - Disciplina - Carattere unilaterale del collegamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473745-01

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere

Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita a distinti e diversi contratti, contestuali o non contestuali, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa, conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono concepiti e voluti funzionalmente e teleologicamente collegati fra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità o l'efficacia. L'anzidetto collegamento può peraltro assumere carattere unilaterale, nel senso che la dipendenza logica e giuridica è limitata per volontà delle parti ad uno solo dei contratti, destinato quindi a subire l'influenza dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)