Sez. 2, Sentenza n. 9388 del 06/09/1991 (Rv. 473745 - 01)
Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere | Contratti collegati - Nozione - Disciplina - Carattere unilaterale del collegamento - Ammissibilità.
Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere
Le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita a distinti e diversi contratti, contestuali o non contestuali, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa, conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono concepiti e voluti funzionalmente e teleologicamente collegati fra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità o l'efficacia. L'anzidetto collegamento può peraltro assumere carattere unilaterale, nel senso che la dipendenza logica e giuridica è limitata per volontà delle parti ad uno solo dei contratti, destinato quindi a subire l'influenza dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)