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Sez. 2, Sentenza n. 1827 del 21/03/1973 Ud. (dep. 04/03/1974) Rv. 126310 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DOLO - DOLO SPECIFICO - NOZIONE - MOVENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126310-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - DOLO - DOLO SPECIFICO - NOZIONE - MOVENTE - IRRILEVANZA.*

Il dolo, nel reato di blocco stradale, pur dovendosi qualificare come dolo specifico in relazione al fine perseguito dall'agente, che e quello di impedire o anche soltanto di rendere difficoltosa la libera circolazione nella Sede stradale, si concreta e si esaurisce nella coscienza e volonta di porre in essere una attivita rivolta al fine anzidetto, mentre l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato e alla cui realizzazione egli abbia predisposto l'attivita criminosa del blocco stradale (interesse o movente che operano, volta a volta e diversamente nei singoli casi concreti, come eventuale ed ulteriore fine subspecifico: come, ad esempio, l'intento di perpetrare una rapina a mezzo del blocco stradale) sono estranei ai requisiti integrativi del dolo del reato in parola. (V 110187, anno 1969; 108084, 107910, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)