Sez. 1, Sentenza n. 9862 del 14/07/1988 Ud. (dep. 08/10/1988) Rv. 179359 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ.*
L'elemento soggettivo del delitto di blocco stradale previsto dall'art. 1 d.l. 22 gennaio 1948 n. 66, richiede, oltre che la coscienza e volontà di ostruire le strade, anche, come fine immediato, la volontà diretta ad ostacolare la libera circolazione, la cui realizzazione, tuttavia, non è necessaria per la sussistenza del reato. (Conf mass n 173876; (Conf mass n 154023; (Conf mass n 126310; (Conf mass n 122951; (Conf mass n 110187; (Conf mass n 108086; (Conf mass n 107910).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)