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Sez. 1, Sentenza n. 5422 del 18/03/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 154023 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - REATO PREVISTO DALL'ART. 1 DECRETO LEGGE 22 GENNAIO 1948 N. 66 ART. 1 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154023-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - BLOCCHI STRADALI - REATO PREVISTO DALL'ART. 1 DECRETO LEGGE 22 GENNAIO 1948 N. 66 ART. 1 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*

L'elemento soggettivo del reato di blocco stradale, così come previsto dall'art. 1 decreto legge 22 gennaio 1948 n. 66, consiste nella coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a rendere la circolazione stradale apprezzabilmente più difficile rispetto alle condizioni normali del suo svolgimento, con lo scopo di impedirla o anche, soltanto, di creare difficoltà od impaccio al libero traffico nella Sede stradale. Trattasi di dolo specifico, cui è estraneo l'interesse od il movente che ha spinto l'agente a compiere l'attività criminosa. (V mass n 126310; (V mass n 108086; (V mass n 107910).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/01/1948 num. 66 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)