Sez. L, Sentenza n. 12807 del 01/12/1992 (Rv. 479814 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relative agli artt. 37 e 38 C.C.N.L. 31 luglio 1983 per i dipendenti delle industrie alimentari in tema di trattamento economico integrativo per assenze dovute ad infortuni anche non sul lavoro ma pur sempre nello stesso ambito lavorativo del rapporto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito secondo cui la disciplina degli artt. 37 e 38 del C.C.N.L. 31 luglio 1983 per i dipendenti delle industrie alimentari, prevedendo un trattamento economico integrativo per assenze dovute, oltre che ad infortuni che trovano causa ed occasione nel rapporto di lavoro, ad infortuni non sul lavoro, non comprende in questa seconda ipotesi il caso dell'infortunio subito nell'ambito di un'attività lavorativa autonoma diversa da quella costituente oggetto del rapporto regolato dal contratto collettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)