diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9110 del 04/11/1994 (Rv. 488383 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'inosservanza dell'obbligo contrattuale di fornire ai dipendenti il cosiddetto vestiario uniforme obbligatorio.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488383-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Principio affermato in fattispecie relativa all'art. 50 lett. c) del C.C.N.L. del 1976 per gli autoferrotranvieri, concernente il cosiddetto vestiario uniforme obbligatorio, da fornirsi dall'azienda e da indossarsi dai lavoratori, con costo a carico - in percentuali diverse, salvo che per la tuta degli operai - dell'azienda e dei lavoratori. L'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, equivalendo la quota a carico dei dipendenti al risparmio loro derivato dalla mancata utilizzazione di propri abiti, l'inadempienza contrattuale dell'azienda integrata dalla mancata fornitura del vestiario predetto legittimava una domanda risarcitoria dei lavoratori, l'accoglimento della quale, peraltro, presupponeva la dimostrazione - mancata nella specie - che i lavoratori stessi avessero in concreto subito un pregiudizio economico, e cioè un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)