Sez. L, Sentenza n. 9118 del 04/11/1994 (Rv. 488385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'inosservanza dell'obbligo contrattuale di fornire ai dipendenti il cosiddetto vestiario uniforme obbligatorio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 50 lett. c) del C.C.N.L. del 1976 per gli autoferrotranvieri, nel prevedere il cosiddetto vestiario uniforme obbligatorio, da fornirsi dall'azienda e da indossarsi dai lavoratori, con costo a carico - in percentuali diverse, salvo che per la tuta degli operai dell'azienda e dei lavoratori, non aveva configurato il vestiario predetto come un elemento in natura della retribuzione; con la conseguenza che, equivalendo la quota a carico dei dipendenti al risparmio loro derivato dalla mancata utilizzazione di propri abiti, l'inadempienza contrattuale dell'azienda integrata dalla mancata fornitura del vestiario legittimava una domanda risarcitoria dei lavoratori, l'accoglimento della quale, peraltro, presupponeva la dimostrazione - mancata nella specie - che i lavoratori stessi avessero in concreto subito un pregiudizio economico, e cioè un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)