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Sez. 3, Sentenza n. 9206 del 07/11/2023 Cc. (dep. 04/03/2024) Rv. 286021-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 - Motivazione sulla sussistenza del "periculum in mora" - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286021-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur se relativo a somme di denaro, deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la

pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la motivazione relativa alla sussistenza del "periculum" non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)