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Sez. 2, Sentenza n. 5807 del 18/01/2017 Cc. (dep. 08/02/2017) Rv. 269119 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Vizi della motivazione - Omissione totale o mera apparenza - Violazione di legge - Riconducibilità - Sussistenza - Manifesta illogicità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269119-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che siffatte misure condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)