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Sez. 6, Sentenza n. 23203 del 05/03/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286645-04

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Confisca di valore ai sensi dell'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. - Corruzione - Reato plurisoggettivo - Determinazione dell'entità del profitto confiscabile al corruttore concorrente - Modalità.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286645-04

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

In caso di corruzione plurisoggettiva, la confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen. deve essere disposta per la quota del profitto conseguito da ciascuno e, soltanto qualora non sia possibile determinarne esattamente la misura, la stessa potrà essere disposta, in applicazione del principio solidaristico, nei confronti del singolo anche per l'intero importo del profitto realizzato dai correi, e comunque in misura non inferiore alle utilità date o promesse al pubblico funzionario.

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)