Sez. 4, Sentenza n. 9687 del 01/07/1983 Ud. (dep. 16/11/1983) Rv. 161236 - 01
LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DI POTERI DEL DATORE DI LAVORO A PERSONA TECNICAMENTE QUALIFICATA - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - PREVENZIONI INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - DELEGA DI POTERI DEL DATORE DI LAVORO A PERSONA TECNICAMENTE QUALIFICATA - LEGITTIMITÀ.*
Il datore di lavoro, principale destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni, ben può delegare altre persone per il settore della prevenzione degli infortuni, purché si tratti di soggetto capace e tecnicamente idoneo; in caso contrario, egli non potrà andare esente da responsabilità per un infortunio che sia derivato da mancata attuazione delle previste misure di sicurezza da parte delle persone delegate. (V mass n 148811 circa l'Onere della prova di tale devoluzione; (V mass n 147423 circa la possibilità di delega ad altri di compiti di vigilanza nell'ambito di grandi imprese).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 24, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 27, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 62, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)