Sez. 3, Sentenza n. 10392 del 04/10/1991 (Rv. 474109 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (Diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere | Cause di esonero dalla responsabilità ex recepto - Sottrazione della merce trasportata non accompagnata da minacce o violenze alla persona - Caso fortuito - Configurabilità - Esclusione.
Trasporti - Contratto di trasporto (Diritto civile) - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere
Il furto della merce trasportata non accompagnato da minacce o violenze alla persona non integra gli estremi del fortuito, quale causa di esonero della responsabilità "ex recepto" del vettore, di cui all'art. 1693 cod. civ., occorrendo che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili (nella specie la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto che il vettore dovesse rispondere dei danni ex art. 1693 cod. civ., avendo accertato che il furto era stato consumato durante la sosta dell'autotreno che trasportava la merce, lasciato momentaneamente incustodito dal vettore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)