Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 16/02/2000 (Rv. 533917 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO | Furto delle cose trasportate - Utilizzazione da parte del vettore di terzi che esercitano un'attività di vigilanza - Esenzione di responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO
In caso di furto delle cose trasportate, il vettore, tenuto all'obbligo di custodia non può essere esonerato dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il solo fatto d'essersi avvalso dell'ausilio di terzi che esercitano professionalmente un'attività di vigilanza, ma deve provare che l'opera resa da costoro ha potuto essere a sua volta superata grazie ad un comportamento minaccioso o violento (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del vettore in un caso in cui l'autotreno utilizzato per il trasporto era stato sottratto, senza usare violenza o minaccia, in un'area di parcheggio custodita da un servizio di vigilanza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)