Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003 (Rv. 560330 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Responsabilità dell'autista - Estensione della presunzione di responsabilità a carico del vettore - Esclusione - Responsabilità aquiliana - Necessità di un accertamento in concreto.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE
Nell'ipotesi di esercizio di un'azione di responsabilità aquiliana proposta, tra gli altri, nei confronti dell'autista di un camion che aveva subito una rapina durante un trasporto, non essendo applicazione all'autista, estraneo al contratto di trasporto, la presunzione di responsabilità "ex recepto" posta dalla legge a carico del vettore, al fine di verificare la configurabilità o meno di una responsabilità per colpa dell'autista è necessario procedere all'accertamento e ad una precisa ricostruzione di tutte le modalità dell'episodio (in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, prescrivendo al giudice del rinvio di prendere accuratamente in esame tutti gli elementi probatori offerti dalle parti, quali la scelta di un tragitto più lungo e dispendioso in termini di tempo, tale da costringere alla sosta notturna, la mancata ricerca di un parcheggio custodito, il mancato inserimento del dispositivo antifurto e così via).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)