Sez. 5, Sentenza n. 22804 del 09/11/2015 (Rv. 637347 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Riduzione giudiziale del credito portato dal ruolo - Necessità di formazione di un nuovo ruolo - Esclusione - Necessità, ai fini della iscrizione di ipoteca della notifica di nuova cartella - Esclusione - Comunicazione di sgravio - Sufficienza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, qualora un credito iscritto a ruolo sia stato ridotto con sentenza definitiva, l'iscrizione dell'ipoteca non deve essere preceduta né da una nuova iscrizione a ruolo, vincolando il provvedimento giudiziario sia l'Amministrazione finanziaria sia il concessionario alla riscossione, né dalla notifica di una nuova cartella di pagamento con importo rettificato, essendo sufficiente, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 77, comma 1, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigenti, la notifica della prima cartella e la successiva comunicazione dello sgravio parziale al fine del decorso del termine dilatorio previsto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 26, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)