Sez. 5 - , Ordinanza n. 29364 del 23/12/2020 (Rv. 659987 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Processo tributario - Natura di impugnazione-merito - Impugnazione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Invalidità derivata dell’iscrizione per annullamento di cartella di pagamento iscritta a ruolo e conseguente modifica quantitativa del suo presupposto legittimante - Doveri del giudice - Annullamento dell’iscrizione - Esclusione - Riduzione dell’iscrizione e dell’ipoteca - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbia accertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostanziale, dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, di una delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie somme, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione, ma è tenuto a ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, e a ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c. dell'importo per il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo del minor credito ancora a ruolo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Cod. Civ. art. 2872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)