Sez. 5, Sentenza n. 21222 del 29/09/2006 (Rv. 593700 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Riscossione mediante ruolo - Concessionario per la riscossione - Figura - Caratteri - Riduzione giudiziale del credito portato dal ruolo - Adeguamento spontaneo, da parte del concessionario, della richiesta di pagamento in conformità alla decisione - Configurabilità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, il concessionario incaricato della riscossione del credito portato dal ruolo, riconducibile alla figura dell'"adiectus solutionis causa" delineata dall'art. 1188 cod. civ., dal punto di vista sostanziale non è indifferente alle vicende modificative e/o estintive del rapporto obbligatorio dell'ente impositore mandante, ma, come il creditore che lo ha indicato e incaricato, è vincolato alla decisione giudiziale contraria a quest'ultimo, non potendo pretendere il pagamento di un credito (o di una sua parte) dichiarato non spettante al creditore che lo ha incaricato della riscossione. Ne consegue che il concessionario per la riscossione, pur non potendo incidere né sulla misura delle varie voci di debito né sul titolo di ciascuna, costituendo ciò tipica ed esclusiva attività dell'ente creditore, da portare adeguatamente a conoscenza del contribuente onde garantire il necessario controllo, e quindi il diritto di difesa in ordine alla pretesa, (se ritenuta esorbitante o insussistente ovvero estinta), nondimeno, in presenza della mera riduzione quantitativa del credito dell'ente impositore da parte del giudice tributario - che non importa la necessità per l'ente di rinnovare l'iscrizione a ruolo, essendo la minore somma ad esso sicuramente spettante per effetto della decisione di quel giudice comunque già compresa nel ruolo formato -, ben può adeguare "sua sponte" la richiesta di pagamento conformemente alla situazione stabilita dal giudice per le parti sostanziali, essendo la minore pretesa confermata dal giudice compresa in quella maggiore portata dal ruolo, e, quindi, già parte di questo titolo (sempreché tanto non si risolva in un atto di nuova e/o diversa complessiva imposizione); e ciò - per intuitive ragioni di economia del complessivo rapporto di riscossione - in quanto legittimato dal maggior importo del ruolo ricevuto ed in forza degli effetti riflessi, nei suoi confronti, del giudicato intervenuto tra debitore e creditore in ordine al credito iscritto a ruolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)