Sez. L, Sentenza n. 5715 del 23/09/1986 (Rv. 448189 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REGIME DELLA COSIDDETTA TUTELA OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONSEGUENZE - PERDITA DELLA RETRIBUZIONE - DANNO RISARCIBILE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REGIME DELLA COSIDDETTA TUTELA OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONSEGUENZE - PERDITA DELLA RETRIBUZIONE - DANNO RISARCIBILE - ESCLUSIONE.*
Ove trovi applicazione, non già il regime della cosiddetta tutela reale del posto di lavoro, introdotta dall'art. 18 stat. Lavoratori, bensì quello della cosiddetta tutela obbligatoria, prevista dallo art. 8 della legge n. 604 del 1966, il licenziamento, seppur illegittimo, interrompe comunque il rapporto e quindi la perdita della retribuzione da parte del lavoratore non può costituire danno risarcibile. Ne consegue che il giudice può condannare il datore di lavoro solo a riassumere ex novo il lavoratore ex art. 8 cit., ma non anche a risarcirgli il danno da questo subito dal momento del licenziamento fino alla dichiarazione di illegittimità dello stesso. (V 33/86, mass n 443673; (V 1035/85, mass n 439184).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)