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Sez. 1 - , Sentenza n. 22279 del 03/11/2016 (Rv. 642648 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Appello - Mancato rispetto del termine di comparizione - Nullità della sentenza e degli atti successivi - Sanatoria per la costituzione nei confronti di alcune delle parti citate - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario di natura processuale in sede di impugnazione - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642648-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

La nullità, ex art. 164 c.p.c., dell'atto di appello per violazione del termine a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., va rilevata d'ufficio dalla corte d'appello, non potendosi considerare sanata dalla costituzione in giudizio di alcuni soltanto degli appellati, dovendosi, per contro, assegnare all'appellante un termine per rinnovare la citazione, onde consentire l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.. Non può infatti ritenersi che, vertendosi inizialmente in materia di litisconsorzio facoltativo, la S.C. possa procedere alla separazione dei giudizi, cassando la sola pronuncia d'appello nei confronti delle parti non costituite e decidendo, invece, sui motivi di ricorso proposti dagli altri appellati, ostando a tale soluzione il litisconsorzio di natura processuale formatosi in sede di impugnazione (nella specie, sul tema comune della sussistenza del credito azionato in via esecutiva dalla parte appellante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)