Sez. L, Sentenza n. 4174 del 17/10/1989 (Rv. 463883 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - CONTRATTO IN REGIME DI CONTINUITÀ - DIRITTI DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE BIENNALE EX ART. 373 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SBARCO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - CONTRATTO IN REGIME DI CONTINUITÀ - DIRITTI DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE BIENNALE EX ART. 373 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SBARCO - IRRILEVANZA.*
In tema di lavoro marittimo, i diritti del lavoratore derivanti dal contratto di arruolamento in regime di continuità sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., che inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, la quale non coincide con lo sbarco e si verifica nel momento e nel luogo in cui il marittimo riceve la comunicazione della cancellazione dal turno o dalla non reiscrizione in esso. (V 9537/87, mass n 456617; (V 2291/87, mass n 451499; (V 383/87, mass n 450129; (V 7599/86, mass n 449620).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 351, Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)