Sez. L, Sentenza n. 7599 del 16/12/1986 (Rv. 449620 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - RAPPORTO DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO - LUOGO DI CESSAZIONE - RILEVANZA - INDIVIDUAZIONE - CANCELLAZIONE DEL TURNO E REISCRIZIONE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - RAPPORTO DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO - LUOGO DI CESSAZIONE - RILEVANZA - INDIVIDUAZIONE - CANCELLAZIONE DEL TURNO E REISCRIZIONE - CONSEGUENZA AUTOMATICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di lavoro marittimo, il rapporto di arruolamento a tempo indeterminato - che è caratterizzato da una fase "attiva" (periodo d'imbarco), che va dall'imbarco allo sbarco per godimento delle ferie e riposi compensativi, da una fase di "inattività predeterminata" (periodo di riposo), che va dallo sbarco per un periodo di riposo a terra al nuovo imbarco od all'entrata in disponibilità, e da una fase di "inattività eventuale e indeterminata" (disponibilità retribuita), qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento predeterminato del periodo di riposo - si protrae dal momento in cui il marittimo viene a fruire della continuità a quello della cancellazione dal turno o della non reiscrizione. Pertanto, ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in ordine alla controversia di lavoro attinente al detto rapporto, luogo di cessazione del medesimo va considerato quello in cui il marittimo abbia ricevuto la comunicazione della cancellazione o della non reiscrizione anzidette, restando peraltro escluso che queste conseguano automaticamente al raggiungimento da parte del marittimo del sessantesimo anno d'età, in quanto tale evento costituisce - ai sensi del C.C.n.L. 3 luglio 1981 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 T.S.l. - solo giustificato motivo di cui l'armatore ha facoltà di avvalersi per risolvere (mediante la cancellazione o la non reiscrizione) il rapporto. (V 4001/85, mass n 441524; (V 736/83, mass n 425479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Contr. Coll. 03/07/1981 num. 72, Contr. Coll. 03/07/1981 num. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)