Sez. 1, Sentenza n. 4767 del 30/01/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169214 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - INCERTEZZA DEL MOVENTE E DELLE MODALITÀ DEL DELITTO - ESCLUSIONE DELLA PREMEDITAZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - INCERTEZZA DEL MOVENTE E DELLE MODALITÀ DEL DELITTO - ESCLUSIONE DELLA PREMEDITAZIONE.*
La premeditazione deve essere esclusa, come non provata, allorquando siano incerti sia il movente che le modalità del delitto perché solo attraverso la certezza di questi elementi è possibile stabilire la sussistenza o meno del perseverante proposito, nello animo dell'agente, di commettere il fatto criminoso. (V mass n 167132; (V mass n 089217).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)