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Sez. 1, Sentenza n. 4767 del 30/01/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169214 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - INCERTEZZA DEL MOVENTE E DELLE MODALITÀ DEL DELITTO - ESCLUSIONE DELLA PREMEDITAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169214-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - INCERTEZZA DEL MOVENTE E DELLE MODALITÀ DEL DELITTO - ESCLUSIONE DELLA PREMEDITAZIONE.*

La premeditazione deve essere esclusa, come non provata, allorquando siano incerti sia il movente che le modalità del delitto perché solo attraverso la certezza di questi elementi è possibile stabilire la sussistenza o meno del perseverante proposito, nello animo dell'agente, di commettere il fatto criminoso. (V mass n 167132; (V mass n 089217).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)