Sez. 3, Sentenza n. 3926 del 05/07/1984 (Rv. 435882 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RISTRUTTURAZIONE - EQUIPARAZIONE ALLA ULTIMAZIONE DI UN'IMMOBILE - ESCLUSIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RISTRUTTURAZIONE - EQUIPARAZIONE ALLA ULTIMAZIONE DI UN'IMMOBILE - ESCLUSIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di Determinazione dell'equo canone a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392, la ristrutturazione di un immobile, ancorché totale, non può equipararsi agli effetti di cui all'art. 22 della detta legge agli "immobili ultimati" (dopo il 31 dicembre 1975) atteso che questa norma presuppone l'utilizzazione di parametri (quali l'incidenza del contributo di concessione, il costo dell'area, gli oneri di urbanizzazione) che postulano l'ipotesi di una costruzione nuova. In tale ipotesi resta applicabile il disposto dell'art. 20 della citata legge, per cui, in riferimento al calcolo del coefficiente di vetustà, anno di costruzione è quello di ultimazione dei lavori.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 20 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)