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Sez. L, Sentenza n. 860 del 01/02/1988 (Rv. 457244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO - AD UNA UNITÀ PRODUTTIVA SITA IN UN PAESE LIMITROFO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO - AD UNA UNITÀ PRODUTTIVA SITA IN UN PAESE LIMITROFO - AMMISSIBILITÀ.*

Costituisce trasferimento, per la cui legittimità è necessaria, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., la sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, lo spostamento del lavoratore da una unità produttiva ad altra ancorché sita in un Paese limitrofo, dovendosi al riguardo fare riferimento alle unità produttive e non anche alle distanze fra le stesse. (V 2993/85, mass n 440710; (V 3875/75, mass n 378125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)