Sez. L, Sentenza n. 3875 del 18/11/1975 (Rv. 378125 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - TRASFERIMENTO - MISSIONE - DIFFERENZE - DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI, DEI CANDIDATI E DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI INTERNE - TRASFERIMENTO O MISSIONE - DIFFERENZE - ESCLUSIONE - DIVIETO DI SPOSTAMENTO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - TRASFERIMENTO - MISSIONE - DIFFERENZE - DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI, DEI CANDIDATI E DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI INTERNE - TRASFERIMENTO O MISSIONE - DIFFERENZE - ESCLUSIONE - DIVIETO DI SPOSTAMENTO - SUSSISTENZA.*
In tema di lavoro subordinato, la 'trasfertà o 'missioné del prestatore d'opera consiste in una dislocazione del lavoratore fuori del luogo normale di lavoro, con carattere di temporaneita e, di regola, per l'espletamento di un incarico di limitato contenuto e circoscritto nel tempo, mentre il 'trasferimentò importa il mutamento, in via definitiva, del luogo geografico (in ipotesi, anche se attuato nella stessa cerchia cittadina) d'adempimento della prestazione dovuta dal lavoratore, intendendosi per luogo di prestazione di lavoro ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dell'impresa cui egli e addetto. Questa differenziazione tra missione e trasferimento non e stata accolta nell'art 22 della legge n 300 del 1970 (ove si dispone che 'il trasferimento dall'unita produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, dei candidati e dei membri di commissione interna puo essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenzà) disposizione che - in considerazione dell'interesse super-individuale del quale sono portatrici le organizzazioni sindacali - riguarda qualsiasi spostamento dei predetti lavoratori, all'esterno o all'interno dell'unita produttiva per la quale e stata costituita la rappresentanza sindacale aziendale o la commissione interna, in circostanze di tempo o con modalita tali da pregiudicare il corretto Esercizio delle funzioni di cui essi sono investiti, in seno a tali organismi sindacali, o la limitata stabilita del posto di lavoro nell'ambito della ripetuta unita produttiva, loro garantita in dipendenza dell'attivita sindacale esplicata nelle situazioni considerate dalla norma. (V 849/74, mass n 368742; 594/69, mass n 338803; (V 186/67, mass n 325913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)