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Sez. L, Sentenza n. 2993 del 14/05/1985 (Rv. 440710 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DI UN ISTITUTO DI CREDITO DALLA DIREZIONE GENERALE AD UNA FILIALE - ESISTENZA DI COMPROVATE RAGIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440710-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DI UN ISTITUTO DI CREDITO DALLA DIREZIONE GENERALE AD UNA FILIALE - ESISTENZA DI COMPROVATE RAGIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE - NECESSITÀ.*

Il trasferimento di un dipendente di un istituto di credito dalla direzione generale ad una filiale posta nel medesimo luogo geografico della prima, deve anch'esso essere sorretto da comprovate ragioni tecniche ed organizzative ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. (così come modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), atteso che la norma suddetta tutela qualsiasi trasferimento da un ufficio all'altro ove ciò implichi lo svolgimento di un'attività essenzialmente diversa e formalmente separata da quella in cui il lavoratore era precedentemente inserito. (V 3990/84, mass n 435964; (V 157/84, mass n 432406; (V 7287/83, mass n 431883; (V 4882/82, mass n 422889; (V 3419/82, mass n 421395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)