Sez. L, Sentenza n. 435 del 13/01/2001 (Rv. 543112 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Revisione e rettifica - Diversità di presupposti - Regime precedente al D. Lgs. n. 38 del 2000 - Successiva introduzione del limite temporale decennale per la rettificabilità delle prestazioni erogate dall'INAIL - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
Mentre nel regime precedente al D. Lgs. 20 febbraio 2000 n. 38 la rettifica, ai sensi dell'art. 55 legge 9 marzo 1989 n.88, delle prestazioni erogate dall'INAIL - la quale si riferiva ad una diversa diagnosi o ad un errore nella determinazione dell'incidenza invalidante ovvero all'ipotesi di inesistenza della patologia originariamente riconosciuta e quindi si contrapponeva all'ipotesi della revisione disciplinata dall'art. 83 del T.U. n.1124 del 1965 e presupponeva un miglioramento od un peggioramento dell'invalidità per il verificarsi di sopravvenienze - era esercitabile in qualsiasi momento, successivamente l'art. 9 D. Lgs. n. 38 del 2000 - che deve applicarsi anche ai processi in corso - ha eliminato tale regola della rettificabilità delle prestazioni senza limiti di tempo restringendo l'ambito degli errori rettificabili con la previsione del limite temporale del decennio.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Legge 20/02/2000 num. 300 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)