Sez. L, Sentenza n. 6386 del 19/04/2003 (Rv. 562374 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rettifica per errore - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Applicabilità ai giudizi in corso - Termine decennale di decadenza per la relativa richiesta - Rettifica d'ufficio e a richiesta dell'assicurato - Estensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Nell'ambito della nuova disciplina della rettifica delle prestazioni corrisposte dall'INAIL per errore, introdotta dall'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 - applicabile anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore (16 marzo 2000) -, poiché oggetto del giudizio è l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione, il procedimento per la correzione degli errori può essere attivato dall'INAIL, in ottemperanza al suo obbligo istituzionale di correggere gli errori eventualmente rilevati, e anche dall'assicurato, il quale ha l'interesse e il diritto di chiedere l'esercizio di tali poteri, sia nel caso che, già titolare di rendita, ne chieda la revisione, sia ove chieda, quale assicurato, la revisione di una valutazione inferiore al minimo indennizzabile, fermo il potere del giudice di verificare l'errore indipendentemente dal fatto che l'INAIL abbia aperto un procedimento diretto alla sua rettifica. Tuttavia, per l'esigenza immanente nell'ordinamento alla protrazione di una situazione legittimamente, ancorché erroneamente, formatasi, il procedimento di rettifica, sia nell'uno che nell'altro caso, può essere promosso solo entro il termine di dieci anni dalla comunicazione del provvedimento errato.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 55 art. 55, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)