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Sez. U, Sentenza n. 9773 del 19/07/2001 (Rv. 548289 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del CSM - Regole relative all'assenza o impedimento di uno dei componenti - Provvedimento di sostituzione - Tempestiva contestazione dello stesso davanti all'organo disciplinare per mancata indicazione della ragione dell'impedimento - Necessità - Mancata contestazione del vizio - Sanatoria dell'atto asseritamente viziato - Configurabilità - Deducibilità del vizio davanti alle Sezioni Unite - Preclusione.
Stato
decisa il 2001-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548289-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il provvedimento di sostituzione di un componente effettivo della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, adottato in conformità degli automatismi stabiliti dalla legge, può essere contestato dall'interessato - sotto l'aspetto della mancata indicazione della ragione dell'impedimento che ha causato la sostituzione - solamente se sia stata dedotta una rituale eccezione davanti al medesimo organo disciplinare, con la conseguenza che l'omessa formulazione dell'eccezione determina la sanatoria dell'atto asseritamente viziato, così precludendo la possibilità che l'asserito vizio possa formare oggetto dell'impugnazione proposta davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)