Sez. U, Sentenza n. 12750 del 17/12/1997 (Rv. 510981 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del C.S.M. - Regole relative all'assenza o impedimento di uno dei componenti - Previsione di un sistema automatico di sostituzione - Esplicitazione delle ragioni dell'assenza o dell'impedimento - Necessità - Esclusione - Provvedimento di sostituzione - Presunzione di legittimità - Sussistenza - Tempestiva contestazione dello stesso davanti all'organo disciplinare - Necessità - Mancata contestazione del vizio - Sanatoria dell'atto viziato - Configurabilità - Dubbi di illegittimità costituzionale - Infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le regole inerenti all'assenza o all'impedimento di uno dei componenti la Sezione disciplinare del C.S.M., dettate dall'art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, non prevedono che debba essere espressa la ragione di tale assenza o impedimento, ma stabiliscono un sistema automatico di sostituzione in modo che non venga alterato il principio di rappresentatività posto dall'art. 104 Cost. sistema non in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale.Pertanto il provvedimento di sostituzione adottato in conformità dei detti automatismi è soggetto alla presunzione relativa di legittimità, la quale può essere utilmente contestata dall'interessato solo se prontamente eccepita, a pena di inammissibilità, davanti al medesimo organo, con l'ulteriore conseguenza che l'omessa eccezione determina sanatoria dell'atto asseritamente viziato, così precludendo la possibilità che di tale vizio possa discutersi nel successivo giudizio di impugnazione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Costituzione art. 25, Costituzione art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)