Sez. 1, Sentenza n. 6934 del 08/04/2004 (Rv. 571975 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998 - Decreto motivato della Corte d'Appello sull'opposizione alla sanzione amministrativa - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Vizi relativi alla motivazione - Sindacabilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento sanzionatorio previsto in materia di intermediazione finanziaria dall'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il decreto della Corte d'Appello (che decide l'opposizione contro il provvedimento con cui, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, il Ministero del Tesoro ha applicato la sanzione amministrativa) è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per Cassazione "ex" art. 111 Cost., non con il ricorso ordinario previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.. Di conseguenza, il vizio di motivazione del decreto è insindacabile in sede di legittimità e assume rilievo esclusivamente se si concreta in una totale carenza dell'apparato argomentativo, ovvero in una mera apparenza di esso, perché sviluppato con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla decisione, ovvero logicamente inconciliabili tra loro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)