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Sez. 1, Sentenza n. 19041 del 12/12/2003 (Rv. 568827 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998 - Decreto della corte d'appello in tema di opposizione alla sanzione amministrativa applicata dal Ministero del tesoro - Impugnabilità "ex" art. 111 Cost. - Conseguenze - Vizi relativi alla motivazione - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568827-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento sanzionatorio previsto in materia di intermediazione finanziaria dall'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il decreto della corte d'appello (che decide l'opposizione contro il provvedimento con cui, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, il Ministero del tesoro ha applicato la sanzione amministrativa) è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., non con il ricorso ordinario previsto dall'art. 360 cod. proc. civ.. Di conseguenza, il vizio di motivazione del decreto è insindacabile in sede di legittimità e assume rilievo esclusivamente se si concreta in una totale carenza dell'apparato argomentativo, ovvero in una mera apparenza di esso, perché sviluppato con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro, tali ad integrare la violazione del precetto dell'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., e non anche quando esso si concreta in quelle mere insufficienze che avrebbero potuto giustificare il ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ.. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha escluso la possibilità di censurare la motivazione sulla quale il decreto della Corte d'appello aveva fondato l'accertamento di una situazione di interposizione da parte della società per azioni che controllava, in modo totalitario, altra società di diritto lussemburghese, la quale aveva venduto un rilevante pacchetto azionario di una terza società, su incarico della controllante, senza dare la tempestiva comunicazione alla CONSOB, come pure era tenuta a fare ai sensi dell'art. 9 comma primo, lett. B), del regolamento CONSOB n. 11520 del 1998).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)